Corte d’Appello di Catania – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. e limiti temporali alla quantificazione del danno in base al disposto dell’art. 2486, terzo comma c.c., come introdotto dall’art. 378, secondo comma, del C.C.I.

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Data di riferimento: 
16/01/2020

Corte d’Appello di Catania, Prima Sezione Civile, 16 gennaio 2020 – Pres. Veronica Milone, Cons. Rel. Antonino Fichera, Cons. Maria Rosaria Carlà.

Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – Art. 378, secondo comma - Modifica dell’art. 2486 c.c. – Aggiuntata di un terzo comma – Responsabilità degli amministratori – Danno risarcibile – Modalità di quantificazione – Mancanza o irregolarità delle scritture contabili -  Impossibilità di fare ricorso al criterio dei “netti patrimoniali” -  Adozione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo  Inapplicabilità dell’art. 2486, terzo comma, c.c. ai processi in corso – Azioni di responsabilità ex art. 146 L.F. in particolare.

La disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 2486 cod. civ. (aggiunto dall'art. 378, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ed in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2019), recependo un indirizzo giurisprudenziale già esistente, ha introdotto  una presunzione semplice per la quantificazione del danno causato dagli amministratori, in sede di gestione di una società al verificarsi di una causa di scioglimento, secondo il criterio dei “netti patrimoniali”, ed una presunzione, che parrebbe iuris et de iure, in favore l’adozione del criterio residuale della differenza tra attivo e passivo quando non sia possibile determinare i netti patrimoniali per la mancanza o irregolarità delle scritture contabili. Ciò che rileva al riguardo è che in entrambi i casi il legislatore ha introdotto una presunzione legale in sede di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori invertendo l’onere della prova, facendo così beneficiare l’attore di una relevatio ab onere probandi e che tale considerazione vale ancor più quando, come nel caso di specie, le preclusioni istruttorie sono già maturate cristallizzando il thema probandum e decidendum. Trattandosi di ius superveniens,  tali modalità si deve ritenere che non possano essere applicate in particolare ai processi ex art. 146 L.F. in corso, riguardanti quindi condotte illecite poste in essere  dagli amministratori di società fallita prima dell’entrata in vigore della norma stessa, perché in caso contrario si renderebbe deteriore la posizione processuale dell’amministratore della società fallita, imponendogli un onere probatorio cui non sapeva di andare incontro nel momento in cui il processo è iniziato, con le evidenti ricadute per quanto concerne la scelta della strategia di difesa da proporre in giudizio [nello specifico la Corte territoriale, esclusa l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 2486, terzo comma, c. c, ha riconosciuto che la curatela del fallimento non aveva fornito la prova idonea (e necessaria) a fondare la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’amministratore della società fallita per atti di mala gestio a questi addebitabili ed ha, pertanto, accolto l’appello come dallo stesso proposto avverso la decisione del tribunale che, in assenza di una tale prova, aveva fatto ricorso per quantificare il danno al criterio equitativo della differenza tra attivo e passivo].   (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23439.pdf

[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. Unite, 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: