Corte d'Appello di Salerno – Supersocietà di fatto occulta ed estensione del fallimento dall'una all'altra società di capitali che ne fanno parte. Ipotesi da tenersi distinta da quella della holding di fatto, ove tale effetto non può verificarsi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
16/07/2021

Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 16 luglio 2021 – Pres. Ornella Crespi, Cons. Rel. Guerino Ianicelli, Cons. Maria Elena Del Forno.

Fallimento di società di capitali –  Esercizio di una attività in comune con altra società di quel tipo – Supersocietà di fatto occulta – Sussistenza – Riscontro – Presupposto necessario - Svolgimento nell’interesse di entrambe – Dichiarazione di fallimento in estensione ex art. 147, quinto comma, L.F. – Eventualità possibile - Holding di fatto - Direzione e coordinamento di una società da parte dell'altra -  Società dominante – Attività svolta in funzione di un interesse proprio  o di terzi –  Fenomeno diverso – Estensione del fallimento – Conseguenza non verificabile.

Si ha una supersocietà di fatto occulta tra due società di capitali quando ciascuna società, mettendo a disposizione il proprio patrimonio in un fondo comune e la propria collaborazione, esercita una comune attività nell’interesse di entrambe le società, partecipando ai profitti e alle perdite. Nei confronti di una società di quel tipo, laddove ne sia verificata l'esistenza, si deve ritenere possa trovare applicazione la disciplina prevista per le società di fatto e quindi, in particolare, il disposto dell'art. 147, quinto comma, L.F. (norma eccezionale che fa riferimento solo al fallimento iniziale dell'imprenditore individuale, ma interpretabile estensivamente), onde, laddove risulti a sua volta insolvente, diventa possibile l'estensione del fallimento dall'una all'altra delle società che ne fanno parte.  L'ipotesi dello svolgimento in comune di un'attività economica da parte di due società di capitali (organizzate in senso orizzontale) deve tenersi però  distinta  da quella diversa dell'utilizzo strumentale di una società a vantaggio di un'altra (organizzate in senso verticale), ossia da quella della società che dirige e coordina, in funzione del proprio interesse o dell’interesse di terzi, anche quale holding di fatto, l’attività di un'altra società, trattandosi di fenomeno che può dar luogo a responsabilità della società dominante per i danni cagionati all'altra a norma dell'art, 2947 c.c. ma non può eventualmente comportare l'estensione del fallimento dall'una all'altra. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-salerno-16-luglio-2021-pres-crespi-est-iannelli

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., n. 1095 del 21 gennaio 2016 https://www.unijuris.it/node/2770; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4712 https://www.unijuris.it/node/5580 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 aprile 2020, n. 7903  https://www.unijuris.it/node/5332].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: