Corte di Cassazione (36544/2021) – Liquidazione coatta amministrativa e prestazione d'opera professionale: non spetta il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. al credito da indennizzo contrattualmente dovuto dall'ente per il recesso anticipato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 novembre 2021, n. 36544 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.
Liquidazione coatta amministrativa – Contratto d’opera professionale – Recesso anticipato dell'ente – Previsione del riconoscimento di un indennizzo – Stato passivo – Ammissione - Spettanza del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, al professionista che abbia assistito la società successivamente sottoposta all’anzidetta procedura concorsuale e che intenda ottenere l’ammissione al passivo del credito da indennizzo contrattualmente previsto per il recesso anticipato dell’ente dal contratto di prestazione d’opera professionale, non spetta il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 c.c., norma che fa riferimento alle “retribuzioni” e che in ragione del principio di tassatività va interpretata restrittivamente. (Massima ufficiale)
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[cfr. in questa rivista, come da specifici richiami, a conferma della tassatività del disposto dell'art. 2751 bis, n .2 c.c. e della non riconoscibilità del privilegio previsto da quella norma a figure ulteriori e diversamente denominate rispetto alle retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione: Cassazione Civile, Sez. VI, 20 febbraio 2012 n. 2446 https://www.unijuris.it/node/1828 ove si è disposto che «non è il complessivo rapporto professionale tra (nel caso in questione) l'avvocato e il patrocinato che deve essere preso in considerazione ma distintamente ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso anche alla luce del risultato raggiunto»; Cassazione Civile, Sez. I, 24 marzo 2011 n. 6849 https://www.unijuris.it/node/1911 secondo la quale, ratione temporis, ossia anteriormente all'entrata in vigore dell’art.1 co.474 della legge 27 dicembre 2017, n.205, quindi antecedentemente al 1 gennaio 2018, i crediti del professionista per il rimborso del contributo integrativo da versarsi alla cassa di previdenza avvocati e procuratori (sugli affari soggetti ad I.V.A.) «hanno una collocazione diversa da quella spettante al credito per le corrispettive prestazioni professionali, atteso che ... non costituiscono semplici accessori di quest'ultimo, ma conservano rispetto ad esso una loro distinta individualità, che è confermata dalla diversa disciplina dei privilegi che li assistono»; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2018 n. 6245 https://www.unijuris.it/node/4045 in tema di riconoscibilità del privilegio, ma ex art. 2758 c.c., al credito di rivalsa IVA in quanto autonomo rispetto al credito per la prestazione professionale ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).