Tribunale di Piacenza – Credito di un ente pubblico conseguente a revoca di un finanziamento concesso ad una società poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa: presupposto di ammissibilità di una insinuazione tardiva al passivo.

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Data di riferimento: 
11/10/2021

Tribunale di Piacenza, Sez. civile - Tribunale fallimentare, 11 ottobre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Brusati, Rel. Stefano Aldo Tiberti, Giud. Mariachiara Lionella Vanini.

Liquidazione coatta amministrativa – Ente pubblico – Credito da revoca di un finanziamento – Insinuazione al passivo – Istanza considerata tardiva - Valutazione da svolgersi per decidere della giustificabilità o meno del ritardo – Momento in cui il diritto alla restituzione è sorto – Necessaria considerazione quale dies a quo.

Nell’ipotesi di revoca, in forza di patologie attinenti alla fase amministrativa dell’erogazione di un finanziamento, di contributi pubblici erogati direttamente a privati, poi sottoposti a procedura concorsuale, l’ente pubblico non può che essere legittimato alla proposizione dell’istanza di insinuazione al passivo se non successivamente all’adozione del provvedimento in autotutela di revoca del contributo ex art. 9, primo comma, del  D.lgs 123/1998, avente ad oggetto “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, poiché solo in seguito all’adozione di tale atto diventa indebita l’erogazione già disposta in favore del privato e, conseguentemente, sorge il diritto alla ripetizione in capo all’ente pubblico [nello  specifico, la revoca dei contributi pubblici, erogati a una società quando ancora era in bonis, era stata disposta, per mancanza nella società beneficiata, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, dei requisiti di bilancio per poter essere qualificata come ente di formazione, in data successiva alla apertura del concorso, onde era a tale momento che bisognava fare riferimento per valutare se l'ente creditore si fosse insinuato al passivo tardivamente per sua colpa o, viceversa, il ritardo risultasse, come in quel caso ritenuto dal tribunale in ragione dell'impossibilità per l'ente pubblico di invocare un diritto di credito non sorto, allo stesso non imputabile, in quanto in tale secondo caso la sua istanza pur se “ultratardiva” doveva trovare, ai sensi del disposto dell'art. 101, ultimo comma, L.F., comunque accoglimento, dovendosi, tra l'altro, tenere distinto il tema relativo alla giustificazione o meno del ritardo nella predisposizione della domanda di insinuazione, rispetto a quello che inerisce la tempistica inerente all'adozione dei provvedimenti amministrativi da cui dipende la configurabilità di un diritto di credito in capo ad un ente pubblico, che possono essere annullati d'ufficio laddove illegittimi nel rispetto della diversa previsione di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)].

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-piacenza-11-ottobre-2021-pres-brusati-est-tiberti

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26614.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: