Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Criterio di tassazione del decreto di omologa di un concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore. Decisione sulle spese di giudizio.

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Data di riferimento: 
05/04/2022

Commissione Tributaria di Napoli, Sez. I,  05 aprile 2022 – Pres. Stefano Aprile, Rel.Gianluca Di Vita, Giud. Umberto Maiello.

Concordata fallimentare – Intervento di terzo assuntore - Decreto di omologa – Criterio di tassazione applicabile.

Giudizio tributario – Novità e complessità delle questioni esaminate - Compensazione delle spese processuali.

Al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato al D.P.R. n. 131/1986, della tariffa allegata, parte prima, art. 8, lett. a), con applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, e con esclusione dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato alla cessione dei beni fallimentari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La novità e complessità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/ctp-napoli-31-marzo-2022-pres-aprile-est-di-vita

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27254.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 06 maggio 2021, n. 11925https://www.unijuris.it/node/5645].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: