Tribunale di Ancona – L'accesso alla procedura di liquidazione dei beni è ammissibile anche quando viene messo a disposizione dei creditori il ricavato della vendita di immobili effettuata nel corso di una esecuzione pendente.

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Data di riferimento: 
28/03/2022

Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 28 marzo 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Maria Letizia Mantovani.

Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio - Procedura esecutiva immobiliare pendente - Intervenuta aggiudicazione del bene pignorato - Progetto di distribuzione già predisposto – Ricavato non ancora assegnato al creditore – Sospensione della procedura esecutiva ex art. 14 quinquies L. 3/2012 – Soggetto sovraindebitato - Messa a disposizione dei creditori del ricavato - Ammissibilità.

E’ ammissibile l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 anche ove il ricorrente metta a disposizione dei creditori le somme ricavate dalla vendita di suoi cespiti immobiliari che risulti essere stata effettuata nell'ambito di una  procedura esecutiva pendente e ciò anche laddove l'inibitoria all'inizio e prosecuzione di azioni cautelari o esecutive ex art 14 quinquies, secondo comma, lettera b) di detta legge intervenga successivamente al decreto di approvazione in sede esecutiva del progetto di distribuzione di quelle somme o, analogicamente, dopo l’ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi, quando però il ricavato non sia ancora stato consegnato al, o incassato dal, creditore pignorante, stante che la di lui soddisfazione avrà luogo nella procedura di liquidazione ad opera del liquidatore giudiziale nominato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27316.pdf

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