Corte di Cassazione - Regresso tra più coobbligati nel fallimento e ratio della norma - Credito di regresso del fideiussore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/01/2008

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 17 gennaio 2008, n. 903 - Pres. Proto - Est. Del Core.

Fallimento - Effetti - Per i creditori - Concorso dei creditori - Fideiussore del fallito - Pagamento del creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale - Credito di regresso nei confronti del fallito - Assenza di precedente ammissione al passivo con riserva - Azionabilità da parte del fideiussore solvente anche in via di insinuazione tardiva - Fondamento - Limiti.

Fallimento - Creditore di più coobbligati solidali - Regresso del coobbligato - Regresso tra coobbligati falliti - Condizione dell'integrale pagamento del creditore - Ratio della norma.

Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale fallito ha natura concorsuale in quanto, oltre a trarre origine da un atto giuridico anteriore all'apertura della procedura fallimentare, esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto e può quindi essere esercitato dal "solvens", nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche quando questi non abbia chiesto e ottenuto in precedenza la insinuazione al passivo con riserva, ex art.55 legge fall., della propria pretesa di rivalsa. (Fonte CED - Corte di Cassazione)

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]