Corte di Cassazione (19707/2022) – Concordato fallimentare: il creditore la cui proposta sia stata esclusa del voto da parte del Giudice delegato non può proporre opposizione avverso l'omologazione di altra proposta che sia stata poi approvata.

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Data di riferimento: 
17/06/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 giugno 2022, n. 19707 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Concordato fallimentare – Giudice delegato – Non ammissione al voto di una prima proposta – Proposta di altro creditore che risulti poi approvata – Creditore precedentemente escluso – Proposizione di opposizione all'omologazione – Inammissibilità per difetto di interesse - Fondamento.

In tema di Concordato fallimentare, il creditore che abbia avanzato una propria proposta e che, avendo ricevuto il parere negativo del comitato dei creditori ed il diniego di ammissione al voto dal Giudice delegato, non abbia immediatamente reclamato tali atti, difetta di interesse a proporre opposizione alla omologazione di una diversa proposta di concordato fallimentare, in quanto non riveste posizione di proponente concorrente, diversamente dal caso in cui anche la sua proposta fosse stata ammessa al voto e risultasse perciò concretamente pregiudicato dall'omologazione della proposta preferita, considerato altresì che la nozione di "qualsiasi altro interessato", di cui all'art. 129, comma 2, L. fall., non può estendersi sino al punto da ricomprendere qualunque terzo contrario alla omologazione, ma privo di un interesse giuridicamente tutelato ad opporvisi. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-17-giugno-2022-n-19707-pres-cristiano-est-amatore

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27845.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: