Tribunale di Milano – Composizione negoziata: considerazioni in tema di oggetto del procedimento, estensione delle trattative, inizio o prosecuzione di azioni esecutive nonostante il divieto, contestazioni circa la buona fede del ricorrente.

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Data di riferimento: 
05/08/2022

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 05 agosto 2022 (data della pronuncia) -  Giudice Sergio Rossetti.

Composizione negoziata – Procedimento di conferma o modifica delle misure protettive – Oggetto – Accertamento dei crediti – Esclusione - Concreta prospettiva di risanamento – Necessità dell'adozione di quelle misure – Esclusive valutazioni da svolgersi in quella sede.

Composizione negoziata – Piano di risanamento – Coinvolgimento nelle trattative di tutti i creditori – Presupposto non necessario – Interessamento di alcuni soltanto – Requisito sufficiente.

Composizione negoziata - Misure protettive – Tribunale – Divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive – Pronuncia emessa – Azione esecutiva ciononostante intrapresa – Decisione in merito a detta iniziativa - Competenza esclusiva funzionale del giudice dell’esecuzione.

Composizione negoziata – Procedimento di conferma o modifica delle misure protettive – Creditori – Buona fede della controparte – Contestazioni sollevate – Questioni che non riguardano quel procedimento - Possibile rilevanza nell'eventuale sede di concordato semplificato.

Il procedimento di cui all'art. 7 del D.l. 118/021 come previsto in sede di composizione negoziata della crisi non ha in alcun modo ad oggetto l’accertamento dei crediti, ma mira solo a stabilire, sul presupposto di una concreta prospettiva di risanamento, se, al fine di proseguire le trattative, sia necessario l’adozione di misure protettive e cautelari, eventualmente indicandone i limiti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata);

Nel corso della procedura di composizione negoziata l'imprenditore in crisi non ha alcun dovere di iniziare le trattative nei confronti di tutti i creditori, ben potendo individuarne solo alcuni o solo quelli che in un dato momento ritiene strategici in considerazione del piano di risanamento che va elaborando. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Volta che sia concessa la misura protettiva del divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive, ove un’azione esecutiva venisse ugualmente intrapresa, la questione relativa a se quell’azione potesse o meno essere iniziata o proseguita è demandata alla competenza esclusiva funzionale del giudice dell’esecuzione e, pertanto, il provvedimento emesso ex art. 7 D.L. 118/2021 che si soffermasse su tali aspetti sarebbe abnorme in parte qua e, comunque, costituirebbe al più un mero parere del giudice richiesto della misura, senza alcuna efficacia nell’ambito del procedimento esecutivo eventualmente intrapreso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove nel corso della procedura di composizione negoziata alcuni creditori contestino la buona fede della propria controparte nell’esecuzione dei contratti, ovvero nello svolgimento delle trattative, si deve ritenere che quegli aspetti non riguardino l’oggetto di quel procedimento, potendo assumere al più rilievo vuoi nel caso di accesso ad una domanda di concordato semplificato, vuoi come voce di danno da fare valere nei confronti della società debitrice ricorrente, il tutto sempre avanti al giudice competente per legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-5-agosto-2022-est-rossetti

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27986.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: