Corte di Cassazione (40023/2022) – Concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale da parte di un terzo estraneo: differenza rispetto al delitto di ricettazione prefallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 21 ottobre 2022, n. 40023 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Angelo Caputo.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Distrazione di beni sociali operata dal terzo-- Illecito commesso in accordo con l'imprenditore poi fallito – Reato di ricettazione prefallimentare – Configurazione - Esclusione - Concorso in bancarotta fraudolenta – Sussistenza - Fondamento.
Bancarotta fraudolenta – Reato commesso non da un amministratore di fatto ma da un soggetto risultato estraneo – Non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 223 L.F. - Condanna non costituente violazione del principio di immutabilitàdel fatto contestato.
Il delitto di ricettazione prefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. (Massima ufficiale)
Non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva allo stesso ascritta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)