Tribunale di Mantova: ammissibilità dell’apertura della liquidazione controllata in presenza di un debitore titolare del solo stipendio ed inammissibilità della richiesta ex art. 54 CCII di misure protettive formulata dal debitore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/02/2023

Tribunale Mantova, 09 Febbraio 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.

Liquidazione controllata – Mancanza di beni liquidabili – Apertura della procedura – Ammissibilità

Liquidazione controllata richiesta dal debitore – Istanza di emissione di Misure protettive – Inammissibilità

Qualora il debitore non risulti essere titolare di beni mobili o immobili liquidabili ma unicamente dello stipendio derivante dall’attività di lavoro subordinato, in difetto di specifica previsione normativa, ciò non preclude l’apertura della procedura di liquidazione controllata evidenziandosi che tale conclusione trova indiretta conferma nel richiamo operato (sia pure nei limiti della compatibilità) dall’art. 276 all’art. 233 CCI e in particolare alla disposizione di cui al comma 1 lett. d) ove è contemplata l’ipotesi della chiusura nel caso in cui si accerti che la prosecuzione della procedura non consenta di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali né i crediti prededucibili e le spese di procedura ciò che presuppone l’assenza di beni liquidabili.

È inammissibile la richiesta formulata dal debitore di emissione, con la sentenza di liquidazione controllata, delle misure protettive (nel caso con riguardo alla pendenza di una procedura esecutiva presso terzi) sia perché, alla stregua di quanto si desume dal testo degli artt. 2 lett. p), 54 co. 2 e 55 co. 4, deve ritenersi che le stesse siano finalizzate a consentire il buon esito delle trattative nel caso di ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di tipo negoziato e non anche nell’ipotesi in cui venga richiesta l’apertura della procedura di liquidazione sia in quanto, comunque, dal giorno di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28859.pdf

[Con riferimento alla prima massima cfr in questa rivista Tribunale di Milano, 12 Gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6692 , con riferimento alla seconda massimacfr in questa rivista anche Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 01 gennaio 2023 (data della pronuncia) - https://www.unijuris.it/node/6669]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza