Tribunale di Parma – Domanda del debitore di apertura della liquidazione giudiziale: risulta inammissibile la contestuale richiesta da parte dello stesso di misure protettive, non anche quella volta al riconoscimento di misure cautelari.

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Data di riferimento: 
01/01/2023

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 01 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Venizzi.

Apertura della liquidazione giudiziale – Istanza formulata dal debitore – Contestuale richiesta di previo provvisorio riconoscimento di misure protettive – Inammissibilità – Fondamento –  Ammissibilità di quella di riconoscimento di misure cautelari - Possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione alla domanda.

L’attuale tenore dell’art 54, comma secondo, CCII esclude che la richiesta di misure protettive possa essere legittimamente formulata dal debitore che contestualmente formuli ex art. 37 CCII domanda di apertura della liquidazione giudiziale in quanto l’espressione «trattative» induce a ritenere che il campo elettivo ed esclusivo corrisponda ai procedimenti negoziati promossi ad iniziativa del debitore (concordato, accordi o piano di ristrutturazione soggetto ad omologa), diversi dunque dalla liquidazione giudiziale. Nulla osta, tuttavia, alla riqualificazione della domanda da parte del giudice quale domanda di applicazione della misura cautelare della sospensione dei procedimenti esecutivi ai sensi del primo comma dell’art. 54 CCII, con effetto dalla data della pronuncia, quale misura diretta ad «assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza» di apertura della liquidazione giudiziale. Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può infatti emettere i provvedimenti cautelari, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della sentenza di apertura della procedura di insolvenza [in quest’ottica il Tribunale ha ritenuto pienamente ammissibile e fondata, quale richiesta di tutela “cautelare” funzionale ad assicurare gli effetti della sentenza di apertura della procedura di insolvenza, la richiesta, pur  indebitamente formulata come istanza di di “misure protettive”, ad esso rivolta dal debitore in sede di domanda di apertura della liquidazione giudiziale, di adottare, nelle more appunto dell’apertura, misure volte ad impedire temporaneamente la vendita coattiva di cespiti immobiliari facenti parte del più ampio patrimonio aziendale e la prosecuzione delle esecuzioni avviate da singoli creditori, ciò stante la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive (fumus boni juris) per l’apertura della liquidazione e del concreto rischio (periculum in mora) di un depauperamento dell’attivo fallimentare esternamente al concorso per effetto delle suddette esecuzioni; l'ha però dichiarata inammissibile ex art. 41 del TUB con riferimento a quella sola parte della richiesta che faceva riferimento all'azione esecutiva intentata dal creditore fondiario stante la facoltà a questi riconosciuta di proseguirla nonostante l’apertura della liquidazione giudiziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-1-gennaio-2023-est-vernizzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28612/CrisiImpresa?Il-debitore-che-chiede-la-liquidazione-giudiziale-non-pu%C3%B2-domandare-le-misure-protettive-ai-sensi-dell%E2%80%99art.-54-CCI

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza