Tribunale di Bari – Concordato preventivo liquidatorio o in continuità: controlli che il giudice, ai sensi del nuovo codice, deve a seconda dei casi, eseguire per verificare l'ammissibilità delle rispettive proposte.

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Data di riferimento: 
23/01/2023

Tribunale di Bari, Sez. Fallimentare, 23 gennaio 2023 (data della pronuncia ) - Pres. Raffaella Simone, Rel. Paola Cesaroni, Giud. Assunta Napoliello.

Nuovo codice della crisi – Concordato preventivo in continuità – Qualificazione come tale del concordato proposto - Controlli formali e sostanziali che il giudice deve eseguire – Presupposti richiesti.

Nuovo codice della crisi – Concordato liquidatorio – Requisiti di ammissibilità della proposta.

Alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato dal nuovo codice della crisi per il concordato preventivo in continuità rispetto all'ipotesi alternativa del concordato liquidatorio,  risulta fondamentale che il giudice esegua, per evitare ipotesi di abuso di quello strumento in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, e per qualificare il concordato come appartenente a quel primo tipo, un controllo effettivo sui requisiti formali d’accesso a quella procedura (verifica della completezza della documentazione depositata e della regolarità della procedura svolta, del rispetto dell’ordine delle prelazioni, della corretta formazione delle classi e dell'assicurazione a ciascuno dei creditori di un’utilità economicamente rilevante) ed, in particolare, sulla esistenza dei presupposti sostanziali previsti dall'art. 84, comma secondo, CCII (prevista prosecuzione da parte del debitore o di un terzo dell’attività oppure, in alternativa, ripresa da parte di un terzo, e non da parte del debitore, dell’attività come da quello stesso cessata). È necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla modalità di esecuzione del controllo in caso di proposta di concordato liquidatorio, essa consiste nella verifica circa “l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati” ed, in particolare, ai sensi dell'art. 84, quarto comma, CCII, nel controllo dell'avvenuto apporto di risorse esterne che incrementino almeno del 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e nell'accertamento dell'avere la proposta  assicurato il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo dei rispettivi crediti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-23-gennaio-2023-pres-simone-est-cesaroni

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28841.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza