Tribunale di Termini Imerese - Applicazione del divieto di trattamento deteriore solo ai concordati preventivi (ove vige infatti, l’obbligo di rispetto delle preferenze) con esclusione invece negli accordi di ristrutturazione.

Trib. Termini Imerese, 21 febbraio 2023, Pres. Loforti, Est. Debernardi
Accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l.f. - Transazione fiscale e contributiva - Divieto di trattamento deteriore - Rilevanza - Esclusione.
Indipendentemente dall’interpretazione estensiva o restrittiva data al richiamo operato al comma 5 dell’art. 182 ter l.f. (il quale, nell’ammettere la possibilità di una transazione fiscale in seno ad un accordo di ristrutturazione dei debiti, rimanda genericamente al primo comma), le peculiarità proprie dell’istituto di cui all’art. 182 bis L. fall. rendono preferibile limitare l’applicazione del divieto di trattamento deteriore solo ai concordati preventivi (ove vige infatti, l’obbligo di rispetto delle preferenze) escludendolo invece negli accordi di ristrutturazione in quanto sorretti dal duplice principio dell’autonomia negoziale con i creditori aderenti e dell’obbligo di soddisfazione integrale per i creditori non aderenti, siano essi privilegiati o chirografari.