Tribunale di Ferrara – Il soggetto sovraindebitato, non imprenditore, che risulti gravato quale ex socio/liquidatore di una S.r.l. da debiti d'impresa se intenda liberarsene può fare ricorso alla procedura di concordato minore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
23/05/2023

Tribunale Ordinario di Ferrara, 23 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giud. Anna Ghedini.

Sovraindebitamento – Soggetto già socio/liquidatore di una S.r.l. - Non svolgimento di attività imprenditoriale - Debiti erariali accertati nei confronti di quella – Sussistenza – Responsabilità in proprio - Volontà di sgravarsene – Accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore – Inammissibilità – Non necessità di fare ricorso alla liquidazione controllata - Possibilità di accedere a concordato minore – Presupposti necessari.

Il socio/liquidatore di una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese, che risulti gravato di debiti derivanti da un un accertamento fiscale a carico di quella società come personalmente addebitatigli ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. 602/73, non può, seppur non sia mai stato imprenditore, chiedere, laddove intenda assolvere alle obbligazioni tributarie, di accedere in quanto sovraindebitato alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma può eventualmente fare ricorso, in alternativa alla liquidazione controllata,  alla procedura di concordato minore dovendosi ammettere che possa fare ricorso ad una procedura negoziale in luogo di quella [nel caso specifico, il Tribunale ha respinto però anche il ricorso proposto da quel debitore per l'accesso al concordato minore, in quanto ai sensi dell'art.74, primo e secondo comma, C.C.I., è ammissibile solo in funzione della continuità, oppure se vi sia un apporto significativo di risorse esterne; ciò in quanto in quel caso tale apporto risultava oltremodo limitato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29316.pdf

[con riferimento ad un'ipotesi inversa, però in definitiva conforme alla risoluzione del tribunale, in cui un soggetto che aveva cessato un'attività di impresa da cui erano scaturiti debiti fiscali non pagati, si era considerato comunque consumatore perché aveva presentato un piano per la sistemazione del solo debito civile, stralciando quei debiti e le risorse necessarie per pagarli, cfr. in questa rivista:  Cassazione civile, Sez. I, 01/02/2016,  n. 1869  https://www.unijuris.it/node/3230; in senso viceversa contrario alla decisione di rigetto dell'accesso a concordato minore cui il tribunale è pervenuto, in quanto richiedente il solo presupposto dell'apporto, anche non necessariamente significativo, di risorse esterne: Tribunale Pistoia, 13 Dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6787].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza