Tribunale di L'Aquila – Revoca degli amministratori che hanno deliberato l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi: ricorso per la conferma di tale decisione e tipo di verifica che il tribunale è chiamato a compiere.

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Data di riferimento: 
18/04/2023

Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sez. Spec. In Materia d'Impresa,18 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres. Chrisian Corbi, Rel. Jolanda Di Rosa, Giud. Giovanni Spagnoli.

Strumenti di regolazione della crisi – Assemblea dei soci – Delibera di revoca degli amministratori che hanno deciso di farvi ricorso – Disposto dell'art. 120 bis, quarto comma, C.C.I. - Necessaria approvazione da parte del tribunale di tale decisione – Natura intrinseca ed estrinseca del controllo che il tribunale è chiamato a compiere – Fondamento.

Accesso a strumenti di regolazione della crisi – Revoca degli amministratori che l'hanno deciso e nomina di un nuovo amministratore – Necessaria approvazione da parte del tribunale – Iscrizione della delibera nel registro delle imprese non ancora avvenuta – Legittimazione del nuovo amministratore a proporre apposito ricorso – Sussistenza.

Giudizio di approvazione dell'avvenuta revoca degli amministratori – Verifica della giusta causa demandata al tribunale – Contenuto e limite.

La tipologia del controllo demandato al tribunale dall'art. 120 bis, quarto comma, C.C.I. in ordine alla revoca degli amministratori componenti il c.d.a. che hanno deliberato l’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi si deve ritenere abbia un carattere non solo meramente estrinseco, quindi non solo di tipo notarile, ma anche intrinseco, vale a dire volto a verificare l’eventuale sussistenza di una “giusta causa” di revoca, diversa dalla decisione degli amministratori di accedere ad uno strumento di quel tipo, ciò in quanto una diversa interpretazione confliggerebbe inevitabilmente con la ratio del suddetto articolo che mira a tutelare gli amministratori che abbiano assunto iniziative concorsuali suscettibili di esporre pubblicamente la situazione di crisi o insolvenza della società, ed in quanto, se fosse impedito al tribunale di sindacare il contenuto della delibera di revoca sotto il profilo della legittimità o meno delle condotte che ne costituiscono il substrato, si finirebbe per frustare il significato di quella norma e per fornire un'interpretazione abrogans delle stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservato)

Il nuovo amministratore unico nominato in sostituzione di quelli componenti il c.d.a. revocati, che avevano in precedenza deliberato l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, si deve considerare legittimato, quale organo che rappresenta la società, ad adire, mediante proposizione di un apposito ricorso, il tribunale, sezione specializzata delle imprese, al fine di sentir approvare, ai sensi dell'art. 120 bis quarto comma, ultima parte, C.C.I., come prescritto da quella disposizione, la delibera dei soci di parte ricorrente con cui era stata disposta la revoca per giusta causa dei precedenti amministratori, ciò nonostante la revoca e la nuova nomina non siano ancora state iscritte nel registro delle imprese. Quanto alla verifica di una “giusta causa” di revoca, occorre osservare che il tribunale può in quella sede prendere in esame le sole condotte imputate al c.d.a. nella delibera di revoca, non essendo rilevanti, ai fini della verifica che è chiamato a compiere, gli ulteriori fatti rappresentati dai ricorrenti nel ricorso ai sensi dell'art. 120, quarto comma, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-l-aquila-18-aprile-2023-pres-corbi-est-di-rosa

[con riferimento alla seconda massima, in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento in caso di revoca assembleare dell’amministratore di una società a responsabilità limitata, con contestuale nomina di un nuovo amministratore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30542 https://www.unijuris.it/node/4503].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza