Tribunale di Bergamo – Accordo di ristrutturazione con transazione e cram down: verifica della ricorrenza del requisito della decisività dell'adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria e modalità di calcolo dell'indebitamento.

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Data di riferimento: 
13/04/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ. Crisi d'impresa e Esecuz. Forzate, 13 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Luca Fuzio

Accordo di ristrutturazione con transazione – Cram down – Requisito della decisività dell'adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate - Verifica da effettuarsi - Totale dell'indebitamento – Modalità di calcolo – Richiesta del proponente di compensazione tra debito e credito IVA – Eventualità da prendere in considerazione solo a pagamento del debito avvenuto – Necessità di considerare solo l'ammontare debitorio lordo.

Al fine dell'omologa di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e al fine del riscontro della ricorrenza del requisito della decisività dell'adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate per il raggiungimento del quorum del 60% previsto dall'art. 57, primo comma C.C.I. e dall'art. 63, comma 2 bis, C.C.I., l'ammontare dell'indebitamento complessivo della proponente nei confronti del Fisco deve essere calcolato al “lordo” e non al “netto” delle compensazioni che la debitrice pur deduce in sede di transazione fiscale, vale a dire del contrappeso rappresentato dal credito IVA che asserisce di vantare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; ciò in quanto credito da considerarsi non certo ed esigibile ex art. 1243 c.c. perché riconoscibile dall'ente pubblico solo dopo il pagamento integrale del debito della stessa specie vantato nei confronti del contribuente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29466.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza