Corte di Cassazione (19712/2023) – Vendite fallimentari: nel caso il curatore preveda che abbiano luogo, con delega delle operazioni, secondo le norme del codice del rito, trovano applicazione gli artt. 591 bis e ter c.p.c.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 luglio 2023, n. 19712 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi..

Fallimento – Vendite fallimentari – Curatore – Scelta di svolgimento secondo le norme del codice di procedura civile – Delega delle operazioni – Applicabilità della disciplina ex artt. 591 bis e ter c.p.c. – Ordinanza emessa dal G.D. - Impugnabilità con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Ordinanza collegiale – Non impugnabilità con ricorso per cassazione - Eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate – Soli atti successivi riservati al G.D. - Impugnabilità ai sensi dell'art 26 L.F. - Fondamento.

Nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591-bis e 591-ter c.p.c. (quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d. lgs. n. 149/2022) si applica nella sua interezza; ne discende che: i) l'ordinanza emessa dal G.D. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ; ii) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura né decisoria, né definitiva; iii) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; iv) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al G.D., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall. (Principio di diritto)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29702.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-luglio-2023-n-19...

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: