Tribunale di Roma – Accordi di ristrutturazione: verifiche che il tribunale, in sede di omologa, è tenuto a compiere in termini, in particolare, di realizzabilità dell'integrale pagamento dei creditori estranei.
Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 21 giugno 2023 (data della pronuncia) – Pres. Angela Coluccio, Rel. Caterina Bordo, Giud. Francesco Cottone.
Accordi di ristrutturazione – Integrale pagamento dei creditori estranei – Previsione la cui plausibilità il tribunale in particolare è tenuto a verificare – Sindacabilità anche a tal fine della relazione dell'attestatore.
Con riferimento ad un piano di accordo di ristrutturazione, il Tribunale in sede di omologa è tenuto a verificare non solo la regolarità formale degli adempimenti previsti per legge ma anche tutti gli aspetti di legalità sostanziale e, tra questi, anche quelli inerenti l'effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge; e tale verifica va effettuata in termini di plausibilità e ragionevolezza, cosicché è ben possibile negare l'omologazione
ove l'accordo, per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di integrale pagamento in quei termini. A tale scopo, il tribunale deve, in particolare, sindacare l'adeguatezza delle informazioni fornite dall'attestatore in termini di idoneità a fornire ai creditori una corretta divulgazione di notizie, e, stante che i creditori non aderenti devono essere pagati e non solo soddisfatti, deve verificare che si sia da parte dello stesso professionista prestata particolare attenzione circa l'effettiva possibilità del piano di generare liquidità e di assolvere così alla proposta e ciò sia considerando l'ottica peggiorativa del c.d. worst case, sia quella migliorativa del c.d. best case . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29618.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-21-giugno-2023-pres-...
[in tema di verifica che il tribunale è chiamato a compiere in sede di omologa degli accordi di ristrutturazione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 maggio 2019, n. 12064 https://www.unijuris.it/node/4704].