Corte d'Appello dell'Aquila – In sede di ristrutturazione dei debiti del consumatore non è possibile non includere nella domanda alcuni debiti erariali pregressi solo perché relativi ad un'attività imprenditoriale cessata da anni.

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Data di riferimento: 
11/10/2023

Corte  d'Appello dell'Aquila, 11 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Silvia R. Fabrizio, Cons. Rel. Marco Bartoli, Cons. Francesco S. Filocamo.

Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Necessaria inclusione nella domanda di tutti i debiti – Attività imprenditoriale svolta in forma di ditta individuale – Cessazione e cancellazione dal registro delle imprese della stessa risalente a molti anni prima – Debiti fiscale e previdenziali residui – Possibile, doveroso inserimento nel piano accanto a quelli personali e familiari contratti successivamente - Fondamento.

Deve essere dichiarata inammissibile per difetto del requisito di fattibilità la domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta congiuntamente ex art. 66 L.F. da due coniugi, entrambi di età avanzata, in possesso di redditi esigui, che pur preveda di estinguere solo dei debiti contratti per soddisfare esigenze personali e  familiari (in particolare il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa) laddove gli stessi abbiano omesso di includere tra i debiti da ristrutturare, quelli di importo non modesto, fiscali e contributivi, come contratti da uno dei ricorrenti parecchi anni prima in sede di svolgimento di un'attività imprenditoriale in forma di ditta individuale, parimenti da molto tempo cessata; ciò sia perché l'Agenzia delle Entrate può agire in ogni momento anche esecutivamente nei confronti dei debitori, sia perché risulterebbe violata la disposizione dell'art.67, secondo comma, C.C.I. che prevede che “la domanda è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione”. Per confermare che si sia  verificata una  violazione rileva il fatto che, seppure l'art. 66 C.C.I. preveda che se uno dei componenti della procedura familiare risulti non consumatore trovino applicazione le disposizioni relative al concordato minore e/o sulla liquidazione controllata, dette disposizioni possano trovare applicazione, in particolare ai sensi dell'art. 33.comma 4, C.C.I., solo nel caso vi sia una prosecuzione dell'attività d'impresa, circostanza non ricorrente nel caso di specie, e che, pertanto, potesse trovare nello specifico applicazione solo la modalità di ristrutturazione dei debiti contemplata a favore del consumatore, in quanto i debiti contratti da quel componente nella sua qualità di ex imprenditore, non potevano non essere ricompresi, non essendo ammissibile un accordo solo con alcuni creditori, viepiù in quanto i debiti erariali sarebbero risultati impossibili da riscuotere, atteso che tutto il patrimonio dei debitori, vicini alla pensione, sarebbe stato destinato solo al soddisfacimento del piano di ristrutturazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30184/CrisiImpresa?Appello-L%E2%80%99Aquila%3A-irragionevole-escludere-dalla-ristrutturazione-ex-art.-67-CCII-il-consumatore-con-debitoria-c.d.-promiscua

[nello specifico, in merito alla possibile e doveroso inserimento, ai sensi dell'art. 2, lettera e) C.C.I., anche di detti crediti nel piano, la Corte territoriale ha evidenziato come la giurisprudenza di merito si sia più volte espressa nel senso che anche l'imprenditore cessato e cancellato dal registro delle imprese può definire i “residui debiti d'impresa” mediante la ristrutturazione dei debiti del consumatore (cfr. in questa rivista: Tribunale di Reggio” Emilia, 20 ottobre 2022 https://www.unijuris.it/node/6532; Tribunale Reggio Emilia, 13 Febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6737; Tribunale di Spoleto, 23 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6703 e Tribunale di Napoli Nord, 12 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6588) e come la giurisprudenza di legittimità si sia espressa circa la natura delle obbligazioni che si intendo ristrutturare rispetto alle quali deve essere valutata la compatibilità della procedura di composizione del debito del consumatore (Cassazione civile, Sez. I, 01/02/2016, n. 1869 https://www.unijuris.it/node/3230,  sentenza, ai sensi della pronuncia  della Cassazione, Primo Presidente, 26 luglio 2023, n. 22699 https://www.unijuris.it/node/7100, da considerarsi attuale anche nella vigenza del codice della crisi].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza