Corte di Cassazione (922/2024) – Spetta solo al Tribunale decidere dell'inammissibilità di una proposta di concordato preventivo rimuovendo così l'ostacolo che impedisce temporalmente la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 gennaio 2024, n. 922 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Domanda di concordato preventivo – Pendenza che impedisce temporalmente la dichiarazione di fallimento – Riconoscimento dell'inammissibilità per una qualche ragione di quella domanda – Conseguente rimozione di detto ostacolo alla pronuncia del fallimento - Decisione riservata al solo Tribunale - Inammissibilità di una tale pronuncia da parte della Corte d'Appello in sede di reclamo – Necessaria rimessione della causa al primo giudice.
La Corte d'Appello, in sede di reclamo avverso una statuizione del tribunale che abbia ritenuto inammissibile in rito una domanda di concordato dichiarando poi il fallimento, ove ritenga di accogliere l'impugnazione, deve rimettere la causa al tribunale per l'esame della stessa nel merito e non può prenderla direttamente in esame. (Principio di diritto)
[Al riguardo la Corte di Cassazione, ha precisato che ciò la corte distrettuale è tenuta a fare a prescindere dal giudizio che intenda dare anche nel merito sulla domanda concordataria (e dunque anche nel caso in cui, come nella specie, quel collegio del reclamo la ritenga inammissibile), non potendosi configurare la disciplina dell'impugnazione in termini diversi secundum eventum, a seconda della soluzione che si intenda attribuire alla questione in esame]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)