Tribunale di Torino - Considerazioni in tema di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte di società di persone e di ripercussioni nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

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Data di riferimento: 
22/12/2023

Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 22 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Carlotta Pittaluga.

Società di persone - Domanda ex art. 44 C.C.I. di accesso agli strumenti di regolazione della crisi – Misure protettive – Istanza giudiziale di conferma – Avvenuto riconoscimento - Estendersi degli effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – Fondamento.

Con riferimento ad una domanda di conferma ex art. 54, commi 2 e 4, C.C.I. delle misure protettive, consistenti in particolare nell'impossibilità per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio del debitore e, altresì, nell'impossibilità della pronuncia della sentenza di apertura  della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, come  prodottesi provvisoriamente a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso presentato da una società di persone ex art. 44 C.C.I., la stessa si deve ritenere volta a tutela anche dei soci a responsabilità illimitata della società istante, ciò in ragione "dell'imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci (illimitatamente responsabili), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale”, così che i debiti della società finiscono col risolversi in debiti che fanno capo ai singoli soci come confermato dal fatto che un legame tra società di persone e soci illimitatamente responsabili è riscontrabile anche alla luce del disposto dell'art. 256 C.C.I. che prevede che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo quinto del libro V del codice civile produce l'apertura della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. [nello specifico il Tribunale ha al riguardo richiamato nello stesso senso ad abundantiam, pur non riferendosi quel caso ad un'ipotesi di quel tipo, il disposto dell'art. 117, secondo comma, C.C.I. che prevede che “salvo patto contrario il concordato della società ha effetto nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-22-dicembre-2023-est-pittaluga

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30697/CrisiImpresa?Crisi-e-insolvenza-di-societ%C3%A0-di-persone%3A-il-divieto-di-iniziare-o-proseguire-azioni-esecutive-e-cautelari-pu%C3%B2-riguardare-anche-che-i-soci-illimitatamente-responsabili

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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