Tribunale di Salerno – Richiesta di misure protettive e cautelari in sede di accesso alla composizione negoziata: valutazioni che il giudice è chiamato a compiere in sede di conferma delle prime e di riconoscimento delle seconde.

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Data di riferimento: 
22/02/2024

Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 22 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Giud. Francesca Sicilia.

Composizione negoziata – Istanza di conferma delle misure protettive già riconosciute nella fase dell'accesso – Istanza anche di riconoscimento di misure cautelari - Valutazioni che il giudice è chiamato a compiere.

Richiesta di misure cautelari – Contenuto possibile – Istanze non accoglibili.

Con riferimento al percorso di accesso alla composizione negoziata, come avviato dall'imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio economico finanziario mediante richiesta ex art. 17 C.C.I. di nomina dell'esperto, il giudice, per valutare se confermare le misure protettive già richieste in quell'occasione e se dare accoglimento all'applicazione di misure cautelari, deve, basandosi principalmente sulla relazione dell'esperto, tener conto: della sussistenza di un'effettiva prospettiva di risanamento della crisi d'impresa; dell'utilità di tali misure come richieste per lo svolgimento delle trattative; della proporzionalità delle stesse rispetto all'obiettivo del risanamento da raggiungersi; delle conclusioni dei creditori; del fatto che quelli stessi abbiano confermato o meno l'avvio di trattative con il ricorrente; dell'eventuale disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi; della rilevanza di eventuali rilievi svolti dai creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento in particolare alla richiesta di misure cautelari strumentali al buon esito delle trattative, misure che a differenza di quelle protettive si caratterizzano per la loro atipicità, si deve ritenere possano consistere nel riconoscimento di provvedimenti idonei ad incidere in termini inibitori su diritti di creditori e terzi onde preservare il patrimonio del debitore e i rapporti negoziali  funzionali all’esercizio dell’impresa, cristallizzando così la situazione preesistente, ma non possano invece essere volti ad ottenere coattivamente l’esecuzione di nuove prestazioni, il conseguimento di utilità altrimenti non dovute o l’instaurazione di nuovi rapporti giuridici, ragion per cui è da escludere in particolare (come nello specifico) la reviviscenza di contratti già risolti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-salerno-22-febbraio-2024-est-sicilia

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30923/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-e-misure-protettive%3A-limiti-in-caso-di-contratti-gi%C3%A0-risolti

[con riferimento alla prima massima,  in tema quindi di riscontri da eseguirsi da parte del giudice, cfr. in questa rivista: Tribunale di Bologna, 08 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6570; Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6695; Tribunale di Prato, 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239; Tribunale Palermo, 02 Marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6827 e Tribunale di Avellino, 30 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7560].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza