Corte di Cassazione (34150/2024) – Piano del consumatore ex L. 3/2012: risulta ammissibile che possa prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2024, n. 34150 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella.
Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Previsione di una moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti prelatizi - Ammissibilità – Condizione necessaria.
In tema di sovraindebitamento, è legittimo prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, negli accordi di ristrutturazione o nei piani del consumatore, anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della L. n. 3/2012, purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore in quanto detta dilazione, anche se di lunga durata, influisce unicamente sulla valutazione di convenienza dei creditori; per converso, tuttavia, ove il piano preveda una moratoria infrannuale, la stessa non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore, né è subordinata al vaglio giudiziale. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-i-23-dicembre-2024-n-34150-pres-ferro-est-vella
[in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione, da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2023, n. 22797 https://www.unijuris.it/node/7228; circa la possibilità che, in sede di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, risulti ammissibile, stante la possibilità per i creditori di contestare la convenienza del piano, una dilazione pluriannuale del pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca e, pertanto la derogabilità della disposizione che la limita ad un solo anno dall'omologazione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 Febbraio 2024, n. 4622 https://www.unijuris.it/node/7582].