Corte d'Appello di Firenze - Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: i creditori non aderenti che, seppur informati, non fanno opposizione non sono legittimati a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione.

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Data di riferimento: 
04/03/2025

Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ., 07 marzo 2025 – Pres. Ludovico Delle Vergini, Cons. Rel. Fabrizio Nicoletti, Cons. Nicola Mario Condemi.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa – Creditore non aderente che non ha proposto opposizione – Reclamo avverso la sentenza di omologazione - Inammissibilità della proposizione da parte sua – Ragione sottostante.

Gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, trattandosi di istituto che deroga espressamente agli artt. 1372 e 144 c.c., non può non prevedere una modalità di coinvolgimento dei creditori che ne siano rimasti estranei, considerata la possibilità che ciò nonostante possano produrre effetti anche nei loro confronti. L'art. 61, secondo comma, lettera d), C.C.I. prevede infatti la necessità che gli accordi e la domanda di omologazione di quelli vengano loro notificati così da poter interloquire circa l'estensione degli stessi nei loro confronti; da quel momento ex comma 3, decorre il termine per proporre opposizione ai sensi dell'art, 48, comma 4, C.C.I. sul cui contenuto il Tribunale sarà chiamato a prendere posizione nell'adozione dei provvedimenti di sua competenza. Nel caso non sia proposta tempestiva opposizione, il consolidarsi degli effetti degli accordi nei confronti dei creditori esclusi è imputabile alla loro sostanziale acquiescenza, per non aver approfittato quali soggetti terzi di divenire parte del procedimento di omologa, per cui non è consentito loro di recuperare in sede di reclamo il mezzo di impugnazione non esercitato nei termini concessi, stante che l'art. 51 C.C.I. consente solo alle parti di farvi ricorso. Solo nel caso abbiano viceversa proposto opposizione ma quella non sia stata accolta potranno infatti avvalersi di detto mezzo. /Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-firenze-7-marzo-2025-pres-delle-vergini-est-nicoletti

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32872/CrisiImpresa?Legittimazione-al-reclamo-nel-procedimento-di-omologazione-di-accordi-di-ristrutturazione#google_vignette

[in tema di legittimazione a proporre impugnazione nei confronti del decreto di omologazione di un concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3954 https://www.unijuris.it/node/3930 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2024, n. 16932 https://www.unijuris.it/node/7992; analogamente, con riferimento all'impugnazione mediante reclamo dell'omologa di un piano del consumatore ex L. 3/2012: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2025, n. 5157 https://www.unijuris.it/node/8312; in tema di inammissibilità della proposizione, da parte dei soggetti che si siano volontariamente astenuti dal partecipare all'omologa di un concordato preventivo, di un ricorso straordinario per cassazione avverso l'avvenuta omologa di quello ex art. 180, terzo comma, L.F. in assenza di opposizioni: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 novembre 2021, n. 32248 https://www.unijuris.it/node/6055].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza