Tribunale di Torino - Liquidazione controllata: presupposti perché quella procedura possa, se del caso su istanza del debitore, aprirsi.

Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 13 febbraio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Astuni, Rel. Carlotta Pittaluga, Giud. Maurizia Giusta.
Liquidazione controllata - Ricorso del debitore – Presupposto perché possa accogliersi - Possibilità che sia in grado di offrire ai creditori un’utilità, diretta o indiretta, quantomeno in prospettiva futura - Onere della prova a carico del debitore e del gestore OCC – Verifica da eseguirsi da parte del tribunale con riferimento alle relazioni rese da entrambi – Riscontrata inammissibilità – Possibilità per il debitore di accedere alla procedura alternativa dell'esdebitazione del soggetto incapiente.
Con riferimento alla domanda di liquidazione controllata presentata da un soggetto sovraindebitato in possesso del solo reddito di lavoro dipendente, non in godimento di beni d'altro tipo, lo stesso non può essere ammesso a quella procedura (che ai sensi degli artt. 268 e 269 C.C.I. non deve, a differenza di quanto avviene in sede di liquidazione giudiziale, pertanto neppure aprirsi) laddove il tribunale, come tenuto non solo a verificare che la relazione del gestore OCC che accompagna quella del ricorrente contenga l'attestazione che risulti possibile, anche eventualmente mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, acquisire attivo da distribuire ai creditori, ma altresì a vagliare la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell'iter logico motivazionale da quello seguito, rilevi che, eventualmente al contrario,il debitore non sia in grado di offrire ai creditori un’utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Va al riguardo rilevato che l'apertura della procedura liquidatoria non è l'unico strumento per perseguire il bene della vita del debitore persona fisica che si trovi in una tale situazione, consistente nella liberazione dai debiti, potendo questi a tal fine presentare, laddove ne sussistano i presupposti, istanza ex art 283 C.C.I. di accesso alla procedura alternativa dell'esdebitazione del debitore incapiente. [nello specifico il Tribunale ha, pertanto, rigettato il ricorso proposto dal debitore avendo appurato che il suo reddito mensile da lavoro risultava non superare non solo la c.d. “spesa mediana”, indice dal quale è possibile che il caso specifico si discosti, ma neppure l'indice di povertà]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-13-febbraio-2025-pres-astuni-est-pittaluga
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 10 ottobre 2024 https://www.unijuris.it/node/8070].