Corte di Cassazione (9812/2025) – In sede di revocatoria fallimentare il momento in cui la banca ha monetizzato un pegno costituito dal debitore poi fallito rileva per stabilire se l'estinzione di un debito abbia avuto luogo in periodo sospetto.

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Data di riferimento: 
15/04/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2025, n. 9812 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Pegno bancario costituito in garanzia dal debitore poi fallito – Avvenuta monetizzazione da parte della banca – Utilizzo del ricavato per estinguere una posizione debitoria – Equivalenza di tale operazione ad un pagamento – Momento cui deve farsi riferimento per stabilire se revocabile perché effettuata in periodo sospetto – Irrilevanza viceversa del momento in cui poi è stata imputata dal creditore ad uno dei plurimi debiti in essere.

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato. (Massima Ufficiale) https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33430/CrisiImpresa?Pegno-bancario%2C-monetizzazione-ad-opera-della-banca-ed-effetti-sulla-decorrenza-del-termine-per-la-proposizione-dell%27azione-revocatoria#google_vignette

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: