Corte di Cassazione (9452/2025) - Liquidazione coatta amministrativa: improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo in caso di omesso deposito di copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza come notificato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9452 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione - Omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza notificata- Improcedibilità del ricorso in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c. - Sussistenza - Sanatoria per effetto dell'avvenuta costituzione in giudizio della controparte nel termine assegnato - Esclusione – Fondamento.
Nell'ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la costituzione dell'opponente si realizza secondo una scissione articolata in due adempimenti, di cui il primo - il deposito del ricorso - determina l'introduzione del giudizio a contraddittorio differito, mentre l'altro - il deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificato - perfeziona e completa la costituzione, consentendo al tribunale adito di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, di talché l'omesso deposito della copia del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza notificata ai commissari determina l'improcedibilità del ricorso, in applicazione analogica dell'art. 348 c.p.c., non risultando ammissibile neppure la sanatoria del vizio in conseguenza dell'avvenuta costituzione della controparte nel termine assegnato, atteso che la sanzione dell'improcedibilità è diretta a colpire l'inattività della parte e a garantire il giusto processo e la sua ragionevole durata. (Massima Ufficiale)
