Corte di Cassazione (26726/2025) – Revocatoria fallimentare di pagamenti assoggettati per contratto alla legge di uno stato che li considera esenti: costituisce eccezione in senso stretto quella di cui intende avvalersi il convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 ottobre 2025, n. 26726 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D'Aquino.
Azione revocatoria fallimentare - Pagamenti soggetti, per espressa previsione contrattuale, alla legge di un diverso Stato – Disciplina che preveda esenzione da revocatoria – Costituisce eccezione in senso stretto quella sollevabile dal convenuto per avvalersene.
Il convenuto in una azione revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a un contratto che risulti soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge di uno Stato contraente diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, ove invochi l’applicazione di questa legge al fine dell’esenzione da revocatoria a termini degli artt. 13 e 4, par. 2, lett. m) Reg. (CE) n. 1346/2000, deve proporre tale difesa entro il termine di decadenza di proponibilità delle eccezioni in senso stretto, in quanto la richiesta di esenzione da revocatoria costituisce fatto impeditivo tale da ampliare la causa petendi, rimessa al diritto potestativo della parte che la invoca e fondata sull’applicazione della clausola contrattuale che richiama, ai fini dell’esenzione, tale disciplina. (Principio di diritto)
[in tema di regolamento CE n. 1346/2000, contemplante norme derogatorie specifiche della procedura d'insolvenza,cfr. in questa rivista: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 06 febbraio 2019, NK, C-535/17https://www.unijuris.it/node/4804].
