Corte di Cassazione (412/2026) – Fallimento e revocatoria ordinaria esperita dal curatore: per essere accolta è al momento in cui il credito è sorto che deve farsi riferimento per stabilire la sua necessaria anteriorità rispetto all’atto dispositivo.
Corte di Cassazione, Sez I civ., 08 gennaio 2026, n. 412 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Revocatoria ordinaria esperita dal curatore – Anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo – Requisito cui è condizionata la possibilità del suo accoglimento – Necessario riferimento al momento in cui il credito è sorto.
In tema di revocatoria ordinaria esperita dal curatore, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore, in funzione dell’accoglimento di tale azione e dell’esclusione della necessità di prova della partecipatio fraudis, deve essere riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale. (Massima Ufficiale)
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