Corte di Cassazione (1390/2025) – Azione di responsabilità nei confronti dei sindaci di società fallita.: inapplicabilità retroattiva, per quantificare i danni risarcibili, dell’art. 2407, comma 2, c.c. come modificato e termine di prescrizione.

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Data di riferimento: 
22/01/2026

Corte di Cassazione, Sez I civ., 22 gennaio 2026, n. 1390 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Azione di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci di società fallita - Quantificazione dei danni cagionati di cui devono rispondere – Applicabilità dell’art. 2407, secondo comma, c.c. come modificato. da parte della L. n. 35/2025 - Retroattività di detta disposizione – Esclusione.

Azione di responsabilità - Illecito civile considerato dalla legge come reato – Termine di prescrizione da applicare in tal caso – Giudizio penale non attivato o archiviato – Irrilevanza.

In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., così come modificata dalla L. n. 35/2025, non ha natura processuale e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025). (Principio di ditto e Massima Ufficiale) [la Corte infatti, premesso che criteri diversi si applicano con riferimento al risarcimento di danni non patrimoniali (in particolare di quelli causati alla salute) ha sottolineato che, con riferimento a quel diverso tipo di responsabilità da inadempienza ai doveri cui i sindaci risultavano tenuti, con ciò concorrendo negli illeciti commessi dagli amministratori, risulta evidente che, a fronte della maturazione del diritto al risarcimento in capo alla società danneggiata (e, di riflesso, ai suoi creditori), già in forza della verificazione del danno inferto al patrimonio sociale (e, dunque, di un danno che, per sua natura, non può che essere meramente patrimoniale), la norma sopravvenuta non può, evidentemente, salvo che il legislatore non l’abbia considerata giustificatamente retroattiva, incidere sulla quantificazione del danno causato da quelli stessi come disciplinata dalla legge al momento del suo verificarsi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, l’azione di risarcimento dei danni conseguenti rimane comunque assoggettata, anche se il giudizio penale in ordine allo stesso non sia stato promosso o sia stato archiviato, alla più lunga prescrizione (eventualmente) prevista per tale illecito (art. 2947, comma 3°, prima parte, c.c.) tutte le volte in cui il giudice civile accerti incidenter tantum, e con gli strumenti istruttori e probatori di cui dispone ed ai criteri di valutazione che ne conseguono, la sussistenza (rimasta, nel caso in esame, incontestata) di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi. [in virtù di quanto sopra la Corte ha ritenuto che, nel caso specifico, l’azione del curatore si prescrivesse nel maggior termine di dieci anni dalla consumazione dell’illecito, e cioè dalla dichiarazione di fallimento] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-gennaio-2026-n-1390-pres-ferro-est-dongiacomo

[con riferimento alla prima massima, cfr. in motivazione in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061https://www.unijuris.it/node/5465].

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