Tribunale di Bari – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: facoltà di scelta tra quella “sociale” e quella esperibile a favore dei creditori. Termine di prescrizione e decorrenza dello stesso. Decadenza introdotta dal D.Lgs. 47/2026.
Tribunale di Bari, Sez. specializzata in materia di impresa civile, 15 giugno 2026 – Pres. Giuseppe Rana, Rel. Assunta Napoliello, Giud. Michele De Palma.
Fallimento - Azione di responsabilità esercitata dal curatore – Natura possibile – Prescrizione quinquennale – Decorrenza del termine ed eventi che ne determinano la sospensione del decorso – Nuova decadenza biennale introdotta dal D. Lgs. 47/2026.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, L.Fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 cod. civ. e dall'art. 2394 cod. civ. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Si tratta, ad ogni modo, di una facoltà, ben potendo il curatore scegliere di esercitare entrambe le azioni. Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione (quinquennale per entrambe le azioni), quella ex art. 2394 c.c. decorre non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità, bensì dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, di oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 cod. civ., non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 L.Fall., derivante, in primis, dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore che, convenuto in giudizio a seguito dell'esperimento della detta azione di responsabilità, ne eccepisca l'avvenuta prescrizione, l’onere di provare la diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale. Peraltro, con riferimento alla posizione degli amministratori, va pure evidenziato, per un verso, che ai sensi dell’art. 2393, co. 4, c.p.c. l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dalla carica e che, per altro verso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. la prescrizione rimane sospesa per l'intero periodo in cui essi hanno ricoperto la carica sociale e che la mera dichiarazione dello stato di insolvenza o della successiva dichiarazione di fallimento costituiscono eventi che, di per sé, non determinano automaticamente il venir meno della carica di quelli stessi. [nello specifico il tribunale, nel rilevare che in quel caso l’incapienza non poteva essere rilevata dai creditori anteriormente alla dichiarazione di fallimento onde nessuna prescrizione si poteva considerare essersi verificata, ha precisato che nessuna rilevanza poteva avere anche il fatto che l'art. 9, comma 1, lett. t), del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026 avesse introdotto, con l’art. 2394 bis, c.c. un termine biennale di decadenza per l’azione di responsabilità prima non previsto, termine applicabile anche in caso di situazioni precedenti l'entrata in vigore della legge, in quanto la decorrenza doveva considerarsi ciò nonostante fissata in quel caso con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa introduttiva di quel nuovo termine]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di corretta applicazione delle norme di diritto che disciplinano le azioni di responsabilità promosse dal curatore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 febbraio 2023, n. 3552 https://www.unijuris.it/node/6749].
