Tribunale di Salerno - Liquidazione controllata su iniziativa di un creditore: la prospettiva dell’impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori inibisce l’apertura di quella procedura. Possibile durata della stessa.
Tribunale di Salerno, Sez. III civ. – Ufficio procedure concorsuali, 26 dicembre 2025 – Pres. Rel. Giuseppina Valiante, Giud. Alessia Pecoraro e Federica Felaco.
Liquidazione controllata – Istanza di apertura proposta da un creditore – Impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori – Prospettazione da parte del gestore – Necessario riferimento non solo al patrimonio attuale ma anche all’incremento conseguibile mediante esperimento di eventuali azioni giudiziali – Possibilità da riscontrarsi da parte del tribunale –
Verifica di natura meramente presuntiva.
Liquidazione controllata – Apertura - Durata possibile di quella procedura – Effetti dell’intervenuta successiva esdebitazione.
Quanto alla condizione inibitoria dell’apertura della liquidazione controllata su iniziativa di un creditore rappresentata ex art 268, terzo comma, C.C.I. dalla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori per tutto il tempo di durata della procedura, si deve ritenere che, per espressa disposizione di legge, la prognosi sulla incapienza del patrimonio del debitore deve essere espressa dal gestore della crisi non solo in relazione al patrimonio attuale, ma anche in relazione all'eventuale attivo che potrebbe essere realizzato mediante l'esercizio nella liquidazione controllata delle azioni giudiziali, quali (i) azioni revocatorie concorsuali od ordinarie, (ii) azioni risarcitorie, quali le azioni di responsabilità verso gli organi sociali o le azioni di concessione abusiva del credito e (iii) le azioni recuperatorie di crediti che magari il debitore ha completamente o parzialmente svalutato. Non è però sufficiente la mera esistenza di attestazione in ordine a tale punto ma occorre che il Tribunale ne vagli la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell'iter logico motivazionale seguito dall'attestatore e che sulla base di quella valuti se sopravviva un margine teorico di utilità prospettica dalla apertura della liquidazione controllata, spettando ogni valutazione definitiva solo al futuro giudice eventualmente competente a decidere. Non possono infatti essere aperte procedure di sovraindebitamento che, di fatto, comportino unicamente la maturazione di debiti prededucibili, in evidente pregiudizio delle ragioni dei creditori ed in violazione dei principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale, anche esecutiva/concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento alla durata possibile della procedura di liquidazione controllata si deve ritenere che si possono certamente apprendere tutti i beni che pervengono al debitore sovraindebitato entro i tre anni dall'apertura e che l’acquisizione può proseguire, finché tutti i beni non sono liquidati, anche oltre i tre anni, ma con la precisazione che quando il debitore ottiene l'esdebitazione, l'apprensione in particolare di quote di reddito non sarà più possibile, e di conseguenza la prosecuzione dell'attività liquidatoria si deve considerare limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento al presupposto richiesto perché si possa addivenire all’apertura della procedura di liquidazione dei beni prevista dalla L. 3/201 e di tutte le altre procedure “minori” da quella previste, cfr. in questa rivista: Tribunale di Piacenza, 20 giugno 2022 https://www.unijuris.it/node/6377 Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021 https://www.unijuris.it/node/5620].
