Tribunale di Pisa - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: non è assistito da prededuzione il compenso del legale che patrocina il debitore nella domanda di omologazione.
Tribunale di Pisa, Sez. Procedure Concorsuali, 03 settembre 2025 - Giudice designato Laura Pastacaldi.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Legale che assiste il debitore nella domanda di omologazione – Prededucibilità del compenso spettantegli – Esclusione – Fondamento.
Il compenso del legale che assiste il debitore nella domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 C.C.I. non è assistito da prededuzione ex art. 6 C.C.I. non prevedendola tale articolo, non suscettibile di interpretazione analogica stante l’eccezionalità di quell’istituto che deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum di cui agli art. 2740 e 2741 c.c., anche con riferimento a quella particolare procedura e non potendosi invocare, ai fini di estenderla anche a quella stessa, la disposizione sub primo comma, lett. d), seconda parte, riferita alle prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura o dal debitore per il buon esito dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ciò in quanto detta norma pare riferirsi ai crediti sorti nel corso dello svolgimento della procedura di sovraindebitamento e non antecedentemente alla stessa e considerato che il contributo del legale è del tutto eventuale ed accessorio, non essendo previsto né prescritto dalla legge. Il Codice della crisi d’altronde non prevede più, come invece in passato l’art. 111 L.F., una clausola finale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell’evidente intento di ridurre e contingentare l’area della prededuzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
