Corte di Cassazione (20896/2025) – Azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.: considerazioni in tema di decorrenza del termine di prescrizione e di sussistenza del requisito dell’eventus damni.

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Data di riferimento: 
23/07/2025

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 23 luglio 2025, n. 20896 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Anna Moscarini.

Azione revocatoria ordinaria - Procedimento sommario di cognizione avviato ex art 702 bis c.p.c. - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso e non dalla sua notificazione - Configurabilità - Fondamento

Azione revocatoria ordinaria – Requisito dell’eventus damni – Presupposto sufficiente perché risulti configurabile.

In caso di azione revocatoria ordinaria proposta mediante l'instaurazione di procedimento sommario di cognizione, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2903 c.c. è validamente interrotto dal tempestivo deposito del ricorso, in quanto tale atto, introducendo un giudizio a cognizione piena, realizza in modo completo la proposizione della domanda giudiziale e manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di esercitare il proprio diritto. (Massima Ufficiale) [il principio di diritto pronunciato dalla Corte su cui è fondata, che ha deposto in quel senso, ha, al fine di escludere che il dies a quo della prescrizione dovesse farsi coincidere col momento della notificazione alla controparte del ricorso e non dalla mera proposizione dello stesso come affermato da alcuni altri precedenti al riguardo, precisato che la proposizione di un’azione di quel tipo ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., introducendo un giudizio a cognizione piena seppur con rito semplificato, pone fine alla condizione di inerzia dell’attore, senza che lo stesso possa essere gravato delle conseguenze derivanti dai tempi necessari all'ufficio giudiziario per la fissazione dell'udienza e la conseguente notificazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In materia di eventus damni, quale requisito richiesto perché l’azione revocatoria possa venire positivamente esperita, è ius receptum che ai fini dell'integrazione del pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma risulta sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, onde tale pregiudizio può consistere anche in una mera variazione qualitativa della garanzia patrimoniale. [nello specifico la Corte ha confermato che la costituzione di un fondo patrimoniale costituisce atto che, pur non determinando un depauperamento quantitativo immediato, produce appunto una significativa e pregiudizievole modificazione di quel tipo del patrimonio del debitore, onde in presenza dei necessari presupposti risulta possibile richiederne la revocatoria laddove il residuo patrimonio del costituente non risulti, come da prova dallo stesso fornita, di entità tale da poter soddisfare comunque le ragioni creditorie]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33844/CrisiImpresa?Azione-revocatoria-ordinaria-con-procedimento-sommario-di-cognizione-e-interruzione-della-prescrizione

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: