Corte di Cassazione (4005/2013) – Non è esperibile l’azione revocatoria ordinaria rispetto a meri atti di rinuncia all’esercizio di una facoltà.
Corte di Cassazione, Sez. III, 19 febbraio 2013, n.4005 - Pres. Trifone, Rel. Carluccio.
Atti di mera rinuncia a una facoltà (nel caso: azione di riduzione per lesione di legittima) – Improponibilità di una azione revocatoria ordinaria – Fondamento.
Non è ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l'inefficacia dell'atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore - rispetto ad atti che si sostanziano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all'accoglimento dell'azione revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditore e, quindi, il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione revocatoria, secondo la ratio assegnatale dal legislatore. (Principio di diritto)
(Il caso specifico inerisce un'azione di riduzione per lesione di legittima)
