Corte di Cassazione (27214/2025) – Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L.F.: considerazioni in tema di requisiti che devono rivestire le presunzioni volte a dimostrare la scientia decoctionis in capo al convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 ottobre 2025, n. 27214 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Azione revocatoria fallimentare - Conoscenza da parte del convenuto dello stato di insolvenza del debitore - Prova per presunzioni - Requisiti della gravità e della precisione - Caratteri che devono rivestire.
In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decoctionis, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità"). (Massima Ufficiale)
[quanto al fatto che la qualità di operatore qualificato di una banca possa in sede di revocatoria fallimentare rilevare al fine della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della cliente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2017 n. 26061 https://www.unijuris.it/node/3767; quanto all’essere, a fini revocatori,lo stato di insolvenza del debitore nel cd. “periodo sospetto” anteriore alla dichiarazione di fallimento oggetto di una presunzione iuris et de iure derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, onde, da un lato, il convenuto non risulti ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, e, dall’altro, la procedura attrice non tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere dello stato di insolvenza al momento dell’esecuzione dell’atto revocando, né siffatto accertamento possa essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 maggio 2023, n. 11357 https://www.unijuris.it/node/7004;Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2018, n. 6575 https://www.unijuris.it/node/4733 e Cassazione, sez. I, 24 febbraio 2011 n. 4559 https://www.unijuris.it/node/1259].
