Corte di Cassazione (12710/2026) – L’esenzione da revocatoria dei crediti di lavoro prevista dall’art. 67, comma 3, L.F. opera anche per pagamenti successivi alla cessazione del rapporto.

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Data di riferimento: 
05/05/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 maggio 2026, n. 12710 – Pres. Paola Vella, Rel. Roberto Amatore.

Fallimento – Azione revocatoria – Esenzioni – Pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro – Art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. – Ratio – Tutela della retribuzione – Pagamento successivo alla cessazione del rapporto – Esenzione – Sussistenza.

L’esenzione dall’azione revocatoria disposta dall’art. 67, comma 3, lett. f), L. fall. per i pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito, è volta a tutelare direttamente, secondo la voluntas legis, il diritto alla retribuzione del lavoro, quale valore costituzionalmente rilevante (art. 1, comma 1, art. 35, comma 1, e art. 36 Cost.), e solo in via indiretta e mediata la continuità aziendale, non essendo detta esenzione subordinata a specifiche tempistiche o modalità del pagamento oggetto della domanda revocatoria, che può quindi avvenire anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) [con riferimento a quello specifico motivo di esenzione la Corte ha sottolineato che già la lettera della norma evidenzia, senza possibilità di fraintendimenti, che la stessa va a tutelare il diritto alla retribuzione dei lavoratori dell’impresa, subordinati e parasubordinati (“altri collaboratori”), diritto da intendersi come strumentale al loro sostentamento, e dunque di rilevanza costituzionale, per come diretta a garantire “una esistenza libera e dignitosa” ai lavoratori e alle loro famiglie]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[La pronuncia è particolarmente significativa perché distingue la ratio dell’esenzione di cui alla lett. f) da quella di altre ipotesi previste dall’art. 67, comma 3, l. fall.: il legislatore, quando ha inteso sottoporre l’esenzione a specifiche condizioni temporali, lo ha espressamente previsto, mentre la lett. f) non contiene alcun riferimento al momento o alle modalità del pagamento. ]

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-5-maggio-2026-n-12710-pres-vella-est-amatore

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: