Corte di Cassazione (18555/2026) - Concordato preventivo e decorrenza degli interessi moratori commerciali (d.lgs. n. 231 del 2002).
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 08 Giugno 2026, n. 18555. Pres. Stalla. Est. Massafra.
Concordato preventivo – Interessi moratori commerciali – Sospensione del decorso dalla presentazione della domanda – Irrilevanza della successiva omologazione.
Concordato preventivo – Domanda di ammissione – Individuazione del momento di apertura della procedura – Retrodatazione degli effetti alla presentazione del ricorso.
In tema di concordato preventivo, con riferimento alle procedure soggette alla disciplina della legge fallimentare previgente al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, gli interessi moratori commerciali previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 cessano di essere dovuti, ai fini concorsuali, dalla data di presentazione della domanda di concordato, e non da quella del successivo decreto di omologazione. La sospensione discende dal combinato disposto degli artt. 169 e 55 della legge fallimentare, applicabili al concordato preventivo, nonché dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, che esclude dal proprio ambito applicativo i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore. La procedura concordataria deve infatti considerarsi aperta, ai fini in esame, sin dalla presentazione della domanda, con conseguente arresto della maturazione degli interessi moratori commerciali da tale momento.
In tema di concordato preventivo, gli effetti propri dell'apertura della procedura decorrono dalla presentazione della domanda, anche quando questa sia depositata con riserva di successiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione prescritta. La domanda costituisce infatti l'atto introduttivo unitario della procedura, mentre la successiva presentazione del piano e della proposta non determina un nuovo inizio della stessa. Ne consegue che, ai fini della sospensione degli interessi moratori commerciali sui debiti concorsuali, il momento rilevante è quello della presentazione della domanda, e non quello del deposito della documentazione integrativa o dell'omologazione del concordato.
Commento
La decisione chiarisce un punto rilevante nella ricostruzione del passivo concordatario: gli interessi moratori commerciali non continuano a maturare fino all'omologazione, ma cessano dalla presentazione della domanda di concordato preventivo. La Corte valorizza il rinvio operato dall'art. 169 all'art. 55 della legge fallimentare, coordinandolo con l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002. Il principio evita che, durante la fase di svolgimento della procedura, il debito concorsuale continui ad aumentare per effetto degli interessi moratori commerciali. La pronuncia è inoltre significativa perché distingue la disciplina degli interessi nel concordato da quella relativa al fallimento, senza attribuire alla successiva apertura della procedura un'efficacia retroattiva generalizzata.
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