Tribunale di Padova - Liquidazione giudiziale: onere probatorio gravante su chi richieda l'insinuazione al passivo e, in particolare, sul professionista, non ammesso, accusato di non diligente adempimento del compito affidatogli.
Tribunale di Padova, Sez. I civ., 24 luglio 2025 – Pres. Caterina Santinello, Rell. Paola Rossi, Giud. Vincenzo Cantelli.
Procedure concordatarie e/o liquidatorie – Insinuazione al passivo – Onere probatorio gravante su chi richieda l'ammissione.
Liquidazione giudiziale - Concordato preventivo – Consecuzione procedure - Inammissibilità della prima procedura per causa ascrivibile con giudizio ex ante all'advisor legale – Mancato diligente assolvimento del compito a cui era professionalmente tenuto - Rigetto per tale motivo della domanda di questi di ammissione al passivo - Possibilità di contestare tale decisione solo dimostrando l'avvenuto corretto adempimento dell'incarico affidatogli.
Con riferimento alle procedure concordatarie e/o liquidatorie è in generale onere della parte che chiede l’insinuazione al passivo produrre gli atti ed i documenti posti a fondamento del credito, ovvero in casi come quello di specie, trattandosi di attività svolta da un legale nel corso di alcuni giudizi contenziosi, gli atti e documenti attestanti l’attività difensiva svolta in favore della società in bonis al fine di corroborare l’esistenza dell’an e del quantum del credito rivendicato. Ciò implica la necessità di documentare lo svolgimento dell’attività di difesa per tutte le fasi del giudizio per le quali viene chiesta la liquidazione, il valore della causa e la sua complessità.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto in particolare alla richiesta avanzata dall'advisor legale, che abbia assistito una società nella predisposizione del ricorso per concordato preventivo, dichiarato però inammissibile perché risultavano essere state violate le disposizioni di cui all'art. 87 C.C.I (procedura cui aveva fatto pertanto consecutivamente seguito la dichiarazione di liquidazione giudiziale), di ammissione al passivo in prededuzione, o in alternativa in privilegio ex art. 2751 bis, n.2, c.c. del di lui credito a titolo di compenso per l'attività svolta, la stessa va rigettata ove il curatore, con valutazione poi condivisa dal giudice delegato, ascriva, secondo un giudizio ex ante, all'inadeguatezza dell'operato di quel professionista, perché non conforme al modello legale richiesto dall'art. 1176, secondo coma, c.c., l'insuccesso di quella prima procedura e a fronte di ciò lo stesso creditore istante, per replicare a tale accusa, non fornisca la prova di avere viceversa adempiuto diligentemente al compito affidatogli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di presupposto per il riconoscimento della prededuzione del credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti, cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].
