Corte di Cassazione (32992/2025) – Insinuazione al passivo di credito tributario (possibile stralcio della parte per legge non spettante) e della somma dovuta a titolo di interessi (non necessaria specifica delle modalità di calcolo).

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Data di riferimento: 
17/12/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2025, n. 32992 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Paola Vella.

Insinuazione al passivo di credito tributario – Inclusione nella cartella esattoriale di debiti da stralciarsi automaticamente ex art. 4 d.l. n. 119/2018 – Difetto tale da ripercuotersi sulla validità dell’intera cartella – Esclusione – Possibile ammissione al passivo per il residuo.

Insinuazione in privilegio al passivo di credito tributario – Ammissione a tale titolo anche degli interessi – Regolare indicazione in sede di istanza di insinuazione di quelli della somma dovuta – Non necessaria specificazione delle modalità di calcolo – Motivo sottostante.

In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, lo stralcio dei debiti tributari ex art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 non riguarda l'intera cartella esattoriale, ma il singolo carico affidato all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, purché alla data del 24 ottobre 2018 l'importo residuo non ecceda euro 1.000, al netto di interessi di mora e aggio; ne consegue che detto stralcio non determina la caducazione dell'intera cartella né, tanto meno, del ruolo, sì che il giudice delegato, non venendo in considerazione un nuovo esercizio di potestà impositiva, è tenuto ad accertare il residuo credito mediante una mera operazione di detrazione matematica degli importi dei singoli carichi annullati ope legis e, in assenza di altre contestazioni, a disporne l'ammissione al passivo. (Massima Ufficiale)

La mancata prospettazione specifica in sede domanda di insinuazione al passivo degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato si deve ritenere non si risolva, laddove la somma insinuata al passivo a tale titolo sia stata determinata, in un difetto di allegazione del fatto costitutivo della domanda, ai sensi dell’art.93, primo comma, n. 2 e n. 3, L.F., risultando tale presupposto comunque integrato, ai sensi in particolare dell’art. 54, comma 3, L.F., dall’esistenza e dalla natura del credito per sorte capitale, come adeguatamente e dettagliatamente documentato, cui accedevano e dal suo mancato pagamento (nello specifico trattandosi di credito tributario risultavano essere già stati regolarmente allegati a titolo principale gli estratti dei ruoli, con il prospetto ripartizionale dei debiti, nei quali erano riportati la data di notifica delle cartelle o dell’avviso di addebito, i codici tributo, l’anno di riferimento, il carico iscritto a ruolo, ovvero tutti gli elementi necessari al fine del calcolo di quanto spettante; ancor di più non è richiesta l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati, in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione di quanto spettante, in quanto la base giuridica che giustifica la relativa obbligazione, se puntualmente esternata, già li compendia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34425/CrisiImpresa?Accertamento-del-passivo-e-stralcio-dei-debiti-tributari-ex-art.-4-d.l.-n.-119%2F2018

[in tema di sufficienza della produzione degli estratti di ruolo ai fini dell'ammissione allo stato passivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 dicembre 2022, n. 37006 https://www.unijuris.it/node/6662].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: