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Corte di Cassazione (8882/2020) – Il credito per revoca del sostegno pubblico deve considerarsi privilegiato ex art. 9 D. Lgs. 123/1998 anche se la revoca abbia luogo dopo la presentazione da parte della beneficiaria di una domanda di concordato.

Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 08/10/2020 - 10:39
Data di riferimento: 
13/05/2020

 

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 maggio 2020, n. 8882 – Pres. Giacomo Travaglino, Rel. Francesca Fiecconi.

Sostegno pubblico alle imprese - Finalità - Sviluppo delle attività produttive - Impresa beneficiaria – Domanda di concordato preventivo – Garanzia in precedenza concessale –  Intervento da considerarsi quale “finanziamento” - Revoca in corso di procedura - Privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Riconoscibilità - Opponibilità alla massa dei creditori.

La revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di "concessione di garanzia", per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento di revoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenza costitutiva, sorgendo il credito come privilegiato "ex lege" dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere la revoca del contributo solo come condizione affinché si possa agire per il recupero del credito. (Massima ufficiale) 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24253.pdf [1]

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 gennaio 2019 n. 2664 https://www.unijuris.it/node/4537 [2]; Corte di Cassazione Sez. Unite Civili, 17 maggio 2010, n. 11930  https://www.unijuris.it/node/648 [3]; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9926    https://www.unijuris.it/node/4409 [4] e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 febbraio 2018 n. 4510 https://www.unijuris.it/node/3981 [5]].

Uffici Giudiziari: 
Corte di Cassazione [6]
Concetti di diritto fallimentare: 
privilegi [7]
concordato preventivo [8]
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Art. 161. - Domanda di concordato. [9]
Art. 168. - Effetti della presentazione del ricorso. [10]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:
Art. 44 - Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione. [11]
Art. 45 - Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini. [12]
Art. 46 - Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo. [13]
Art. 54 - Misure cautelari e protettive. [14]
Art. 94 - Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni. [15]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/5309

Links
[1] http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24253.pdf [2] https://www.unijuris.it/node/4537 [3] https://www.unijuris.it/node/648 [4] https://www.unijuris.it/node/4409 [5] https://www.unijuris.it/node/3981 [6] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/221 [7] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/113 [8] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/119 [9] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/595 [10] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/603 [11] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/769 [12] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/770 [13] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/771 [14] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/779 [15] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/819