C. di Cassazione – Ordine dei privilegi: anteriore collocazione dell’ipoteca trascritta ante privilegio ex art. 2775 bis c.c.

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Data di riferimento: 
27/11/2012

Cassazione civile, sezione I, 27 novembre 2012 n. 20974 - Presidente Plenteda - relatore Cultrera.

Piano di riparto - Ordine privilegi - Privilegio ex art. 2775 bis c.c. - Prelazione ipotecaria - Art. 2748 c.c.

A fronte della mancata esecuzione di un contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis c.c., il privilegio speciale sul bene immobile che assiste il conseguente credito del promissario acquirente, in quanto particolare forma di pubblicità costitutiva, è sottratto all'applicazione della regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca sancita - se non diversamente disposto - dall'art. 2748 c.c., comma 2; soggiacendo dunque agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti, e pertanto alla regola del prior in tempore potior in jure, l'ipoteca trascritta prima della costituzione del privilegio prevarrà su quest'ultimo. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

La regola di conflitto, consacrata nell'art. 2748 c.c., comma 2, secondo cui i privilegi speciali prevalgono sulle ipoteche anche se iscritte prima del loro sorgere, assiste i crediti normalmente incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione di una cosa, che deve necessariamente essere anteposto all'ipoteca, e non si attaglia pertanto al tipo di prelazione di cui al caso di specie, la cui costituzione è subordinata ad un preciso onere pubblicitario, così come la sua esistenza è collegata al perdurare degli effetti della pubblicità. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: