T.A.R. Toscana – Firenze – Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. e pagamento del terzo debitore.

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Data di riferimento: 
05/03/2014

T.A.R. Firenze, 5 marzo 2014, n. 437 – Pres. Buonvino, Est. Grauso.

Giudizio di ottemperanza – Titolo – Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. –Ammissibilità.

Fallimento – Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. – Trasferimento coattivo del credito – Assegnazione pro solvendo – Liberazione del debitore esecutato solo a seguito di pagamento del debitore assegnato.

Fallimento – Ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. – Pagamento del debitore assegnato – Revocabilità ex art. 67 L.F. – Inefficacia ex art. 44 L.F. – Applicazione.

Concordato preventivo – Pagamento effettuato dal debitore assegnato –Art. 44 L.F. – Art. 167, comma 2, L.F. – Non applicazione.

Art. 168 L.F. – Inizio o prosecuzione di un’azione esecutiva – Giudizio di ottemperanza nei confronti del terzo pignorato – Non applicazione.

L’ordinanza ex art. 553 c.p.c. è astrattamente idonea ad essere posta in esecuzione (anche) dinanzi al giudice amministrativo in funzione di giudice dell’ottemperanza. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Sebbene l’ordinanza di assegnazione del credito adottata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c. determini il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore assegnatario, nondimeno il credito del terzo nei confronti del debitore esecutato non si estingue con l’assegnazione, ma rimane quiescente per effetto della condizione del “salvo esazione”. Infatti, operando l’assegnazione pro solvendo, essa non produce l’effetto dell’immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), realizzando il pieno effetto satisfattivo dell’assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Il pagamento del terzo debitore eseguito a favore del creditore assegnatario, oltre ad essere revocabile a norma dell’art. 67 L.F. se intervenuto nell’anno antecedente il fallimento, ricade nell’ambito applicativo dell’art. 44 L.F.., che sanziona con l’inefficacia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ancorché in forza di un provvedimento di assegnazione in data anteriore: oggetto sia della revoca, sia dell’inefficacia, non è infatti l’assegnazione, ma il pagamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Se in materia di fallimento l’esistenza di una previsione quale l’art. 44 L.F., che sancisce in termini generali l’inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, può in qualche modo giustificare la rigorosa conclusione circa l’ineseguibilità dell’ordinanza di assegnazione del credito da parte del terzo assegnato, lo stesso non può dirsi per il concordato preventivo, cui quella norma non si applica. L’art. 167, comma 2, L.F., infatti, nell’individuare nominativamente una serie di atti non inefficaci tout court, bensì da compiersi con l’autorizzazione del giudice delegato, non menziona i pagamenti che, di conseguenza, sono soggetti all’autorizzazione preventiva soltanto se riconducibili alla fattispecie residuale degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

La promozione del giudizio di ottemperanza nei confronti del terzo pignorato non può essere assimilata all’inizio o alla prosecuzione di un’azione esecutiva a norma dell’art. 168 L.F., poiché tale disposizione, riguardando le esecuzioni promosse contro il debitore sottoposto a concordato, non può trovare applicazione al caso dell’esecuzione contro il terzo pignorato e assegnato, il cui oggetto è rappresentato da un credito già coattivamente trasferito dal debitore esecutato al creditore pignorante in virtù dell’ordinanza di assegnazione. In senso contrario non rileva che, fino al pagamento da parte del terzo, sopravviva anche l’obbligazione del debitore originario, giacché, come nel caso della cessione di credito pro solvendo disciplinata dall’art. 1198 c.c., l’assegnatario del credito diviene titolare di due pretese concorrenti e distinte nei confronti del terzo assegnato e del debitore originario, ma solo sulla prima di esse si fonda l’azione di ottemperanza. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: