Tribunale di Pavia – Fallimento dell’appaltatore e accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo. Presupposti per l’ammissione al passivo dell’artigiano.

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Data di riferimento: 
26/02/2014

Tribunale di Pavia, decr., 26 febbraio 2014, Pres. Serangeli.

Fallimento dell’appaltatore – lettura congiunta degli artt. 118 codice appalti e 111 cod. civ. – Tutela del subappaltatore e della stazione appaltante – Verifica del passivo – Accertamento del credito concorsuale del subappaltatore.

Posizioni creditorie anteriori al fallimento – Concorsualità - Fallimento dell’appaltatore – Poteri di sospensione del pagamento da parte dell’amministrazione – Non sussiste – Prededucibilità negata.

Art. 2751 bis cod. civ. – Modifica 2012 – Privilegi - Impresa artigiana – Definizione – Natura artigiana del credito – Normativa di settore.

Intervenuto il fallimento dell’appaltatore, anche alla luce della lettura congiunta degli artt. 118, comma 3, d.lgs 163/2006 (codice appalti) e 111 l. fall., vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore e della committenza che caratterizzano la ratio dell’art. 118 cit. singolarmente considerato: il subappaltatore, in disparte l’effettivo pagamento (che avverrà in moneta fallimentare), trova soddisfazione nella valutazione della propria posizione creditoria in sede di verifica del passivo; la stazione appaltante è garantita dal fatto che non sarà più esposta ad eventuali doppi pagamenti in quanto, una volta pagata la procedura fallimentare, sarà questa a farsi carico, in sede di riparto, della soddisfazione di tutti i creditori anteriori. L’accertamento del credito concorsuale del subappaltatore in sede di verifica del passivo, quindi, da un lato fa venir meno il potere/dovere di sospensione dei pagamenti dovuti all’appaltatore da parte della committenza e, dall’altro, esclude quel nesso di strumentalità tra pagamento al subappaltatore e pagamento all’appaltatore. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

La legge fallimentare impone il concorso per tutte le posizioni creditorie anteriori al fallimento. Accertato quindi che non sussiste per l’amministrazione alcun obbligo o potere discrezionale di sospendere il pagamento per il caso di fallimento dell’appaltatore, vengono meno anche le ragioni di funzionalità ex art. 111 l. fall. che giustificano la richiesta di prededucibilità del credito. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

Con la modifica apportata nel 2012 all’art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull’artigianato (l. 443/1985), che costituisce la specifica normativa di settore, e non più all’art. 2083 cod. civ. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: