Tribunale di Bergamo – Finanziamenti prededucibili in funzione di una procedura concordataria ovvero di un accordo di ristrutturazione.

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Data di riferimento: 
26/06/2014

Tribunale di Bergamo, 26 giugno 2014 – Pres., Est. Vitiello.

 Prededuzione Finanziamenti – Art. 182 quinquies L.F. – Migliore soddisfazione dei creditori – Verifica della veridicità dei dati – Necessità.

 Prededuzione Finanziamenti – Attestazione del professionista – Prospettiva di un piano concordatario o di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Distinzione.

 Prededuzione Finanziamenti in corso di procedura concordataria – Attestazione del professionista – Convenienza per i creditori – Prospettive concrete di soddisfacimento – Garanzia reale dei finanziamenti.

 Prededuzione – Finanziamenti in corso di procedura concordataria – Attestazione del professionista – Convenienza per i creditori – Entità degli utili derivanti dalla prosecuzione dell’impresa o dall’accrescimento del valore dei beni che possono essere ultimati grazie alla nuova finanza.

 Prededuzione – Finanziamento in funzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti – Rispetto della garanzia patrimoniale – Valutazione di funzionalità rispetto all’ipotesi di apertura del concorso dei creditori – Irrilevanza – Successo del piano sottostante all’accordo di ristrutturazione.

Sebbene non sia espressamente richiesto dalla norma di cui all’art. 182 quinquies L.F.,l’attestazione specifica sulla funzionalità dei finanziamenti cosiddettiinterinali alla miglior soddisfazione dei creditori deve muovere da unaverifica inerente alla veridicità dei dati, senza la quale qualsiasisuccessiva attestazione non potrebbe che essere, nella sostanza, priva diattendibilità alcuna. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ai finanziamenti prededucibili, è necessario distinguere le fattispecie in cui l’attestazione venga resa nella prospettiva o in presenza di un piano concordatario da quelle in cui si tratti di attestare la funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori nella prospettiva o in presenza degli accordi di ristrutturazione disciplinati dall’art. 182 bis L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Quando un finanziamento prededucibile viene erogato in corso di procedura concordataria, all’attestatore è richiesto di verificarne la convenienza per i creditori, in termini di prospettive concrete di soddisfacimento, della dilatazione dell’esposizione debitoria della società in crisi, conseguente dalla contrazione di debiti prededucibili coincidenti con gli importi oggetto dei finanziamenti. Ciò vale a maggior ragione quando alla richiesta di autorizzazione alla contrazione di finanziamenti prededucibili si accompagni la richiesta di autorizzazione a concedere una garanzia reale dei finanziamenti su uno o più beni del debitore, in base a quanto previsto dall’art. 182 quinquies, comma 3, L.F., norma che introduce una deroga al principio secondo cui con l’apertura del concorso dei creditori il patrimonio del debitore si cristallizza nella sua interezza in funzione del successivo soddisfacimento dei crediti concorsuali. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Poiché non è dubitabile che sia la dilatazione del passivo derivante dalla contrazione dei finanziamenti prededucibili, sia la sottrazione di un bene alla garanzia patrimoniale generale dei creditori determinino, di per sé sole considerate, una contrazione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori diversi dai finanziatori garantiti da pegno o ipoteca, tale convenienza non può che derivare dall’entità degli utili derivanti dalla prosecuzione dell’impresa consentita dai finanziamenti o, in casi invero meno frequenti, dall’accrescimento del valore dei beni che possono essere ultimati soltanto grazie alla nuova finanza, prima di essere immessi sul mercato. In tali casi, l’attestazione specifica del professionista deve inerire alla convenienza per la massa dei creditori del finanziamento e dell’eventuale concessione della garanzia del finanziamento stesso, laddove per convenienza va intesa una prospettiva di soddisfacimento secondo percentuali più favorevoli rispetto a quelle che potrebbe essere assicurate senza il finanziamento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Nell’ipotesi in cui l’autorizzazione alla stipula di finanziamenti prededucibili venga richiesta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F., poiché gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento di natura negoziale-privatistica, implicante la conclusione di un accordo da parte del singolo creditore aderente e il diritto all’integrale pagamento per chi non aderisca, non si pone alcun problema di rispetto della garanzia patrimoniale generale dei creditori, in quanto ogni creditore è libero di firmare l’accordo che gli viene proposto, con ciò rinunciando a parte del proprio credito o a parte della propria garanzia patrimoniale, oppure di restare estraneo, con la conseguente possibilità di pretendere il pagamento integrale. In tali casi è pertanto necessario riferire il concetto di funzionalità alla miglior soddisfazione ad un generico rafforzamento delle possibilità di riuscita del piano sottostante agli accordi. Né può ritenersi che la valutazione di funzionalità debba avere quale parametro di confronto la prospettiva di soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi in cui dovesse essere aperto il loro concorso, con il fallimento o con un concordato preventivo, a causa dell’insuccesso della soluzione privatistica perseguita con gli accordi ex art. 182 bis L.F. (mancato raggiungimento degli accordi, mancata omologazione, inadempimento delle obbligazioni scaturite dagli accordi omologati). Se così fosse, infatti, la funzionalità alla migliore soddisfazione non vi sarebbe mai, proprio perché la dilatazione del debito derivante dalla contrazione del finanziamento, e la sottrazione alla generale garanzia del bene sul quale viene concessa ipoteca, non potrebbero per definizione essere compensate da alcun flusso di cassa ulteriore, e in particolare da quelli derivanti dalla prosecuzione dell’impresa da parte della società rimasta in bonis. In questo caso, la funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori non è affatto ancorata alla comparazione, con ipotesi alternative, del soddisfacimento assicurato dal piano assistito dai finanziamenti prededucibili ma si risolve, al contrario, nel considerare che il piano sottostante agli accordi, imperniato sulla prosecuzione dell’impresa, non può prescindere dai finanziamenti esterni e dalle relative garanzie reali oggetto della domanda. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: