Corte di Cassazione (525/2016) – Esclusione in sede di riparto di un credito ammesso al passivo nell’ipotesi in cui ne sia sopravvenuta l’estinzione.

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Data di riferimento: 
14/01/2016

 

Corte di Cassazione, 14 gennaio 2016 – dott. F. Forte presidente – dott. R.M. Di Virgilio.

 Stato passivo – Decreto di esecutività – Piano di riparto – Esclusione di un credito ammesso per fatto estintivo sopravvenuto all’estinzione – Possibilità.

 Il decreto di esecutività dello stato passivo non preclude al giudice delegato, in sede di riparto, di escludere un credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere un fatto estintivo (nella specie, l’integrale soddisfazione del creditore da parte dei coobbligati in solido del fallito) sopravvenuto all’ammissione.

 Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Arcieri

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: