Tribunale di Verona - Inefficacia dei pagamenti effettuati, dopo la dichiarazione di fallimento, a favore di un creditore da soggetto terzo utilizzando denaro dello stesso fallito od in suo luogo.

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Data di riferimento: 
30/03/2015

 

Tribunale di Verona 30 marzo 2015 - Est. Lanni.

 

Imposte e tributi erariali – Contribuente - Pagamenti ad organi diversi da quelli competenti – Appartenenza alla stessa Amministrazione Finanziaria  - Generale valenza solutoria – Pagamenti ad Enti diversi –  Buona fede scusabile – Necessità - Sola ipotesi di valenza solutoria.

 

Fallimento – Atti del fallito post dichiarazione – Pagamenti di terzo con denaro del fallito – Pagamento di terzi in luogo del fallito – Inefficacia.

 

Al di fuori dell’ambito di applicazione  dell’art. 5 bis del D.P.R. 600/73, che, in generale, riconosce valenza solutoria ai versamenti eseguiti da un contribuente ad organi dell’ Amministrazione Finanziaria diversi da quelli competenti a riceverli, l’errore nell’individuazione del soggetto legittimato ad ottenere il pagamento di una imposta o di un tributo esclude che si possa riconoscere natura liberatoria all’erroneo versamento, a meno che il soggetto che ha effettuato il pagamento non si trovi in una situazione di buona fede scusabile (nello specifico, non ricorrendo tale ipotesi, il pagamento di una addizionale effettuato dalla società poi fallita a favore dell’Amministrazione Finanziaria anziché, ex L. 350/2003 a favore dell’Ente - la Provincia -  legittimata a riceverlo, configurava, ad avviso del tribunale, un’ipotesi di indebito oggettivo ex latere accipientis, riconducibile all’art. 2033 c.c., che dava diritto, alla procedura fallimentare, ad ottenere la restituzione da parte dell’Erario di quanto pagato e, all’effettiva titolare non soddisfatta di detta imposta, all’ammissione del relativo credito  al passivo fallimentare). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai  sensi dell’art. 44 L.F., sono inefficaci rispetto ai creditori, in quanto lesivi della par condicio creditorum, sia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, sia quelli effettuati con denaro dello stesso od in suo luogo da soggetti terzi dopo la dichiarazione di fallimento (nello specifico il tribunale ha, pertanto, ritenuto tale  il pagamento effettuato, con una provvista spettante alla fallita, dall’Erario a favore della Provincia, che doveva considerarsi l’effettiva destinataria del tributo ad esso erroneamente versato, in quanto tale pagamento restitutorio avrebbe dovuto essere effettuato a favore del fallimento, che, per contro, risultava essere ancora tenuto all’adempimento dell’obbligazione tributaria nei confronti dell’effettivo avente diritto al versamento). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13408.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: