Corte di Cassazione (3059/2016) - Trasferimento della sede legale all'estero dopo il manifestarsi della crisi d'impresa e giurisdizione del giudice italiano.

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Data di riferimento: 
17/02/2016

Cassazione civile, sez. un., 17/02/2016, n. 3059. Rordorf Renato, pres. – Didone Antonio, rel.

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - Istanza di fallimento contro società italiana che ha trasferito la sede all'estero - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Condizioni.

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, allorquando a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si è risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: