Corte di Cassazione (13656/2017) – Riconoscimento di un indennizzo di Euro 500,00 per anno di ritardo in caso di eccessiva durata della procedura fallimentare che consegua a quella di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
30/08/2017

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 30 maggio 2017 n. 13656 – Pres. Stefano Petitti, Rel. Antonio Scarpa.

Ragionevole o irragionevole durata del processo – Valutazione ai fini di un’equa riparazione - Procedura fallimentare successiva a concordato preventivo -  Considerazione unitaria – Esclusione.

Processo fallimentare –  Eccessiva durata – Complessità della procedura – Interesse del creditore – Mancata dimostrazione -   Equo indennizzo – Euro 500,00 per anno di ritardo – Misura riconosciuta nei giudizi amministrativi -  Liquidazione congrua - Motivazione.

In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento che ad essa eventualmente consegue non possono, diversamente dall'ipotesi di concordato fallimentare proposto in corso procedura fallimentare - in virtù del collegamento strutturale in tale ultimo caso esistente tra l'uno e l'altra - essere considerate unitariamente, essendo le predette procedure distinte tra loro, anche laddove tra di esse si verifichi una consecuzione. (Massima ufficiale)

Laddove il creditore, che abbia richiesto un’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo fallimentare, non dimostri di aver manifestato nei confronti degli organi della procedura uno specifico interesse alla definizione della stessa, e laddove la procedura risulti essere stata complessa per la presenza di atti di opposizione allo stato passivo, si può considerare congrua la liquidazione dell’indennizzo nella misura di circa 500,00 Euro per ogni anno di ritardo, solitamente riconosciuta per i giudizi amministrativi protrattisi oltre i dieci anni, dovendosi riconoscere al giudice il potere, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, di discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione dei quali deve dar conto in motivazione. (Pierluigi Ferrini _ riproduzione riservata)

[cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI, 19 maggio 2015 n. 10233 in questa rivista  https://www.unijuris.it/node/2706]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17741.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: